COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE ALICINO FEDERICO (SPORTING VELLETRI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N. 216 DEL 3.5.2012 (CASTELNUOVESE – ROMULEA del 29.4.2012 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 233/LND del 24/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE ALICINO FEDERICO (SPORTING VELLETRI) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U.N. 216 DEL 3.5.2012
(CASTELNUOVESE – ROMULEA del 29.4.2012 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali;
ascoltato, come da richiesta, l’interessato;
considerato che le argomentazioni addotte dal ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della
sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili;
che in effetti, il comportamento del calciatore ALICINO va ricondotto ad un atteggiamento di
veemente protesta, manifestato con modalità irriguardose e con gesti invasivi, ma senza alcun
intento di violenza;
che, pertanto, pur censurando tale condotta, questa Commissione ritiene tuttavia di rivisitare
parzialmente la sanzione, rapportandola alle effettive responsabilità del tesserato;
tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore ALICINO
FEDERICO dal 30.4.2013 al 30.11.2012. La tassa reclamo va restituita.
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