COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. BUSCATE Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 6-05-2012 tra Buscate / Casorezzo C.U. n. 45 della delegazione di Legnano datato 10-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. BUSCATE Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 6-05-2012 tra Buscate / Casorezzo C.U. n. 45 della delegazione di Legnano datato 10-05-2012 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposta dalla società A.C. BUSCATE; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 110/A della F.I.G.C. in data 6-02-2012 trascritto sul C.U. n. 38 datato 9-02-2012 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. Il 17-05-2012 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n. 45 il 10-05-2012, pertanto, il reclamo proposto è inammissibile. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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