COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società UC ARDOR Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 22-04-2012 tra Belfortese / Ardor C.U. n. 37 della delegazione di Varese datato 27-04-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società UC ARDOR Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 22-04-2012 tra Belfortese / Ardor C.U. n. 37 della delegazione di Varese datato 27-04-2012 La UC ARDOR ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata comminata al calciatore SANTANDER Garcia Reinaldo Alonso la squalifica sino al 31.10.2012, lamentando che il SANTANDER non ha assolutamente spinto l'arbitro con il petto toccando l'arbitro, né ha tentato di colpirlo con un pugno. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato proposto entro i termini regolamentari, sentita la reclamante rileva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha precisato che il calciatore SANTANDER non lo ha spinto con il petto, limitandosi ad appoggiare il proprio petto contro il suo. Ha invece confermato che il SANTANDER aveva il braccio alzato con fare minaccioso, in segno di protesta, prima di essere allontanato e portato via dai compagni di squadra. Il suddetto comportamento così come riportato dall'arbitro a questa Commissione merita di essere valutato con minor rigore. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore SANTANDER Garcia Reinaldo Alonso sin al 31.7.2012. Si dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
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