COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società CASALBUTTANO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. E Gara del 29-04-2012 tra Casalbuttano / Castelleone C.U. n. 41 della delegazione di Cremona datato 04-05-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società CASALBUTTANO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. E
Gara del 29-04-2012 tra Casalbuttano / Castelleone
C.U. n. 41 della delegazione di Cremona datato 04-05-2012
La società CASALBUTTANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore OSIO Joao per tre gare, affermando che il calciatore avrebbe pronunciato la frase blasfema senza cattiveria nei confronti di alcuno e senza veemenza. La frase pronunciata sarebbe stata proferita soltanto come un semplice intercalare.
Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini osserva : la sanzione comminata al calciatore dal GS deve ritenersi congrua in quanto, come risulta poi anche dal reclamo stesso, la frase blasfema addebitata al calciatore fu effettivamente pronunciata. Le interpretazioni attribuite alla suddetta frase nel ricorso non possono in alcun modo essere accettate. Pertanto tale sanzione merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo presentato e conferma la sanzione della squalifica di tre gare a carico del giocatore Osio Joao. Dispone l’addebito della tassa se non ancora versata.
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