COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 4 aprile 2012 a carico di: 1) Maurizio GALLO, all’epoca dei fatti allenatore della società AS Giussago, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S con riferimento, al Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. 2011/2012, per avere fatto si che ad un allenamento della società AS Giussago partecipassero calciatori tesserati per altra società privi del necessario nulla-osta; nonché della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 C.G.S.. per avere reso dichiarazioni mendaci agli Organi di Giustizia Sportiva; 2) Andrea LENOCI, all’epoca dei fatti direttore generale della società AS Giussago, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S con riferimento, al Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. 2011/2012, per avere fatto si che ad un allenamento della società AS Giussago partecipassero calciatori tesserati per altra società privi del necessario nulla-osta; nonché della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 C.G.S.. per avere reso dichiarazioni mendaci agli Organi di Giustizia Sportiva; 3) la società AS Giussago a titolo di responsabilità dirette ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. in relazione alle condotte ascritte al proprio direttore generale ed al proprio allenatore.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 24/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del Procuratore Federale del 4 aprile 2012 a carico di: 1) Maurizio GALLO, all’epoca dei fatti allenatore della società AS Giussago, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S con riferimento, al Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. 2011/2012, per avere fatto si che ad un allenamento della società AS Giussago partecipassero calciatori tesserati per altra società privi del necessario nulla-osta; nonché della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S.. per avere reso dichiarazioni mendaci agli Organi di Giustizia Sportiva; 2) Andrea LENOCI, all’epoca dei fatti direttore generale della società AS Giussago, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S con riferimento, al Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. 2011/2012, per avere fatto si che ad un allenamento della società AS Giussago partecipassero calciatori tesserati per altra società privi del necessario nulla-osta; nonché della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S.. per avere reso dichiarazioni mendaci agli Organi di Giustizia Sportiva; 3) la società AS Giussago a titolo di responsabilità dirette ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. in relazione alle condotte ascritte al proprio direttore generale ed al proprio allenatore. Con provvedimento del 4 aprile 2012 il Procuratore Federale, - rilevato che dalla documentazioni in atti e dalla Relazione redatta dal Collaboratore della Procura Federale, sig. Siro Giorgio Massari, emerge: - che in data 11.09.2011 si è svolta presso il campo della società AS Giussago una seduta di allenamento, con partitella, che ha visto, fra gli altri, la partecipazione di diversi calciatori all'epoca (e tuttora) tesserati con la società ASD Devils, categoria Allievi, fra i quali sicuramente Loris Lucchetti Cigarini e Davide Mazzeo; - che la società AS Giussago non aveva richiesto - e tantomeno ottenuto - alcun nulla osta per la partecipazione alla seduta di allenamento dei calciatori tesserati per la società ASD Devils; - che i giocatori Lucchetti e Mazzeo hanno riconosciuto di aver preso parte a tale seduta di allenamento ed alla partitella presso la AS Giussago, ammettendo di non aver richiesto alcun nulla osta alla società di appartenenza ASD Devils (in quanto pensavano che, provenendo la richiesta della loro partecipazione dal Maurizio Gallo, loro allenatore presso la ASD Devils fino a pochi giorni prima, le società si fossero accordate); - che peraltro il Mazzeo ha ammesso di essersi infortunato in occasione della partitella di allenamento svoltasi presso il campo della AS Giussago: - che il Sig. Maurizio Gallo, allenatore della ASD Devils sino al 5.09.2011 e poi allenatore della AS Giussago, ha ammesso di aver contattato ed invitato tesserati della ASD Devils a partecipare all'incontro svoltosi in data 11.09.201 1 presso il campo della AS Giussago, ma ha negato che in tale occasione si sia svolta una seduta di allenamento (sostenendo si fosse trattato unicamente di un incontro "conoscitivo/illustrativo"); - che il direttore generale della AS Giussago ha parimenti negato che in data 11.09.2011, presso il campo della AS Giussago. si sia svolto una seduta di allenamento. anch'egli sostenendo si era trattato unicamente di un incontro "conoscitivo/illustrativo"; - che lo svolgimento di una seduta di allenamento, con partitella presso il campo della AS Giussago in data 11.09.2011, è invece pacificamente provato non solo dalle ammissioni dei giovani calciatori che vi hanno preso parte, ma anche dalle ammissioni del sig. Leonzio (detto Enzo) Gallo, padre del Maurizio e dirigente della ASD Devils sino al 30.6.2011; deferiva avanti Questa Commissione il Sig. Maurizio GALLO, all’epoca dei fatti allenatore della società AS Giussago, il sig. Andrea LENOCI, all’epoca dei fatti direttore generale della società AS Giussago e la società AS GIUSSAGO per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, sentito il sig. Andre Lenoci, esaminati gli atti difensivi inviati dal sig. Gallo, nei quali sostiene di essere totalmente estraneo ai fatti non essendo a conoscenza in particolare circa il tesseramento dei calciatori che non aveva mai allenato, esaminati gli atti difensivi presentati dal sig. Lenoci, il quale ha sostenuto che i calciatori non hanno mai svolto alcun allenamento tanto da non conoscere che fossero calciatori tesserati per un’altra squadra, preso atto infine che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva per il sig. Maurizio GALLO, cinque mesi di squalifica, per il sig. Andrea LENOCI, cinque mesi di inibizione, per la società AS GIUSSAGO Euro 900,00 di ammenda. osserva Dagli atti di indagine svolti dalla Procura Federale e dai documenti depositati nel presente giudizio emerge che in data 11.09.2011 si è svolta presso il campo della società AS Giussago una seduta di allenamento, con partitella, alla quale hanno preso parte diversi calciatori tesserati con la società ASD Devils, categoria Allievi, fra i quali sicuramente Loris Lucchetti Cigarini e Davide Mazzeo tanto che il Mazzeo si è persino infortunato in quella seduta di allenamento. Tale circostanza è stata ammessa pacificamente sia dai giovani calciatori che vi hanno preso parte, ma anche dalle ammissioni sia dal sig. Leonzio (detto Enzo) Gallo, padre del Maurizio e dirigente della ASD Devils sino al 30.6.2011. I comportamenti, tenuti dai deferiti e provati nel corso del presente giudizio dalla Procura Federale, costituiscono violazione dall'art. 1, comma 1, C.G.S, e delle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. 2011/2012, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva delle società AS Giussago, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, del CGS ed applicazione delle sanzioni previste dal CGS in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti da ciascuno di questi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità dei signori Maurizio GALLO, all’epoca dei fatti allenatore della società AS Giussago, ed Andrea LENOCI, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione alle disposizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. 2011/2012, nonché della società AS Giussago, per la violazione dell'Art. 4, commi 1 e 2, del CGS. commina a Maurizio GALLO, quattro mesi di squalifica; ad Andrea LENOCI, mesi uno di inibizione; alla società AS Giussago Euro 250,00 di ammenda.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it