COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 23/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMANDOLA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 800,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE LE RESIDUE GARE DEL CAMPIONATO A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA AMANDOLA/M2 SPORT DEL 5.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 167 del 9.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 23/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMANDOLA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 800,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE LE RESIDUE GARE DEL CAMPIONATO A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA AMANDOLA/M2 SPORT DEL 5.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 167 del 9.5.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 800,00 e l’obbligo di disputare le residue gare del Campionato a porte chiuse per il comportamento ascritto ai propri sostenitori, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’ufficiale di gara e degli Organi federali. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amandola, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale e chiedendo pertanto, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante nessuno mai avrebbe gettato acqua o oggetti verso l’arbitro né, tantomeno, gli avrebbe sputato. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di essere stato: - attinto, nel corso della gara, due o tre volte, con acqua o saliva proveniente dalle sue spalle; - costretto, quindi, a portarsi sul lato opposto del campo per il resto dell’incontro; - insultato dai sostenitori locali, i quali gli gettarono contro anche bucce di semi salati; - costretto ad interrompere per tre volte la gara poiché gli stessi sostenitori si avvicinavano alle linee laterali impedendogli il passaggio. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’arbitro, che, come noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’A.S.D. Amandola nei confronti del direttore di gara giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. P.Q.M. la Commissione, respinge il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Amandola ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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