COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 23/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. MOLINI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE MURAZZO AURELIO SEGUITO GARA MOLINI CALCIO/REAL 2000 CALCIO DEL 6.5.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 86 dell’8.5.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 175 del 23/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. MOLINI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE MURAZZO AURELIO SEGUITO GARA MOLINI CALCIO/REAL 2000 CALCIO DEL 6.5.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “L”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 86 dell’8.5.2012)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore MURAZZO AURELIO, asseritamente tesserato a favore della reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Molini Calcio, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato ritenuta, comunque, eccessiva alla luce di quanto effettivamente da questi posto in essere.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Murazzo, capitano della sua squadra, in occasione di un calcio di rigore concesso agli avversari, gli si avvicinò e lo afferrò per un braccio; al suo richiamo di mettere le mani a posto, lo lasciò, appoggiandogli le mani al petto e spingendolo e, contestualmente, offendendolo.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a più distinti comportamenti del calciatore Murazzo come puntualmente descritti dal direttore di gara nell’espletata istruttoria;
• ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al Murazzo, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di cinque giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S.D. Molini Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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