COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 23/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. P. ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 LA SQUALIFICA DEL CAMPO PER TRE GARE E L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE STESSE TRE GARE A PORTE CHIUSE SENZA PUBBLICO SEGUITO GARA PIANACCIO/ALMA JUVENTUS FANO DEL 4.5.2012 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 167 del 9.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 23/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. P. ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 LA SQUALIFICA DEL CAMPO PER TRE GARE E L’OBBLIGO DI DISPUTARE LE STESSE TRE GARE A PORTE CHIUSE SENZA PUBBLICO SEGUITO GARA PIANACCIO/ALMA JUVENTUS FANO DEL 4.5.2012 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 167 del 9.5.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 167, applicava alla reclamante le sanzioni indicate in epigrafe per il comportamento ascritto ad un proprio sostenitore, al termine dell’incontro, nei confronti dell’ufficiale di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. P. Alma Juventus Fano, chiedendo, anche avanti questa Commissione, un’equa riduzione dell’ammenda e l’annullamento della squalifica del campo, dichiarandosi non responsabile per un folle atteggiamento del tutto imprevedibile, pur stigmatizzandolo e condannandolo fermamente. A dire della reclamante la società ospitante non avrebbe posto in essere tutte quelle cautele ed un minimo di servizio d’ordine che la gara avrebbe richiesto, in particolare, per la partecipazione numerosa del pubblico, consentendo altresì a chiunque di poter fare libero ingresso al corridoio degli spogliatoi ed utilizzando un’unica porta d’ingresso per atleti, arbitri e pubblico di una delle due tribune. Il fatto, posto in essere da un esagitato, sarebbe sfuggito al controllo poiché inaspettato ed imprevedibile, avvenuto nella confusione dei festeggiamenti del dopo gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere visto, al termine dell’incontro, mentre stava rientrando nello spogliatoio, un signore colpire con un violento pugno l’arbitro nr. due. Il colpo fu portato lateralmente ed attinse l’ufficiale di gara nella parte alta del petto. L’autore del gesto fu subito immobilizzato da un esponente AIA ivi presente e successivamente identificato dai Carabinieri intervenuti. In seguito, lo stesso energumeno, ancora agitato, entrò nello spogliatoio degli ufficiali di gara ma fu portato fuori dai militari presenti; anche a fine gara cercò di avvicinarsi ma fu allontanato. Il medico sociale dell’Alma Juventus Fano, presente al fatto, assistette l’arbitro colpito fino all’arrivo dell’ambulanza, mentre i dirigenti della ridetta società non intervennero. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità dell’appellante in ordine ai fatti ascritti al proprio sostenitore, alla luce delle dichiarazioni dell’arbitro e degli atti ufficiali, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate ai sensi dell’art. 35 del Codice di giustizia sportiva, con le gravissime conseguenze fisiche, di cui alla documentazione medica in atti, riportate dall’arbitro colpito; • rilevato che a norma del 3° comma dell’art. 4 del citato Cgs le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti, e che tale responsabilità della società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori, non potendo, quindi, essere in nessun caso elusa; • ritenuto che in questo contesto appaiono pertanto irrilevanti le argomentazioni della società circa l’assenza di una sua responsabilità; • ritenute infondate le censure della reclamante relative alla pretesa eccessività della sanzione applicata dal primo Giudice, che viceversa appare equa ed adeguata alla natura ed alla gravità degli addebiti e della quale pertanto deve essere data conferma; • rilevato che l’autore del gesto di violenza sopra descritto - genitore del calciatore della reclamante Pierangeli Matteo - sarebbe stato identificato in Pierangeli Mario e, come tale, attualmente tesserato per la FIGC. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. P. Alma Juventus Fano ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazione e le iniziative di competenza, alla luce di quanto emerso in questa sede in ordine all’autore del gesto di violenza di cui sopra.
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