COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società U.S.D. IVREA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 45 del 10.05.2012 della Delegazione Provinciale di Aosta in relazione alla gara LA ROMANESE – USD IVREA disputata in data 05.05.2012 nell’ambito del Torneo Provinciale Allievi Fascia B, Girone Aosta

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo della Società U.S.D. IVREA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 45 del 10.05.2012 della Delegazione Provinciale di Aosta in relazione alla gara LA ROMANESE – USD IVREA disputata in data 05.05.2012 nell’ambito del Torneo Provinciale Allievi Fascia B, Girone Aosta Con ricorso inviato in data 15.05.2012, la Società U.S.D. IVREA CALCIO ricorre avverso il provvedimento con cui il calciatore URZIA Mirko è stato sanzionato con la squalifica per nove gare perché “espulso dal campo per doppia ammonizione, lanciava la propria maglia addosso al direttore di gara, quindi lo ingiuriava gravemente e allontanandosi esercitava violenza ripetuta sulle cose”. Avverso tale provvedimento la Società ricorre chiedendo una congrua riduzione della sanzione con esso comminata, ritenendola eccessiva rispetto all’effettiva gravità del fatto cui si riferisce, poiché si tratta di comportamento certamente offensivo e censurabile, ma non tale da potersi definire violento nei confronti del direttore di gara e, pertanto, non meritevole di una sanzione di tale entità. Tale doglianza merita accoglimento, dovendosi ritenere eccessiva rispetto ai fatti così come descritti nel referto arbitrale – e riportati nella decisione impugnata – la sanzione della squalifica per nove gare comminata dal Giudice Sportivo. Correttamente la Società rileva trattarsi di condotta antisportiva ed offensiva nei confronti del direttore di gara, ma non certamente violenta, anche a prescindere dalla circostanza che il gesto del lancio della maglietta da parte del giocatore fosse o meno accompagnato dall’intenzione di dirigere la stessa nei confronti dell’arbitro. Per tali ragioni, nonché alla luce della sanzione comminata con lo stesso provvedimento dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore TUGUI Dan Iulita, squalificato per 4 gare, perché “espulso per condotta violenta, ingiuriava gravemente il direttore di gara facendo anche gesti offensivi”, pare congrua una riduzione della sanzione disposta a carico del calciatore URZIA Mirko da nove a quattro gare di squalifica. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare ACCOGLIE il reclamo proposto dalla Società U.S.D. IVREA CALCIO e riduce la sanzione della squalifica comminata nei confronti del calciatore URZIA Mirko da nove a quattro gare.
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