COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori DIMOU Nabdelkader calciatore tesserato per la Società A.S.D. BEVINGROS ELEVEN ed attualmente in prestito alla FELIZZANOLIMPIA, GUASTAVIGNA Carlo Presidente G.S.D. SOLEGIRA e delle società A.S.D. BEVINGROS ELEVEN e G.S.D. SOLEGIRA per rispondere, le persone deferite delle violazioni di cui agli art. 1 co. 1 e 10 commi 2 e 6 C.G.S. la società SOLEGIRA della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S. e la società BEVINGROS ELEVEN della violazione di cui all’art. 4 co. 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 68 del 24/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori DIMOU Nabdelkader calciatore tesserato per la Società A.S.D. BEVINGROS ELEVEN ed attualmente in prestito alla FELIZZANOLIMPIA, GUASTAVIGNA Carlo Presidente G.S.D. SOLEGIRA e delle società A.S.D. BEVINGROS ELEVEN e G.S.D. SOLEGIRA per rispondere, le persone deferite delle violazioni di cui agli art. 1 co. 1 e 10 commi 2 e 6 C.G.S. la società SOLEGIRA della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S. e la società BEVINGROS ELEVEN della violazione di cui all’art. 4 co. 2 C.G.S. Con atto del 31.1.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione le persone sopra indicate per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare DIMOU Nabdelkader, calciatore tesserato per la A.S.D. BEVINGROS ELEVEN per aver disputato il 9.10.2011 nelle file della società A.S.D. SOLEGIRA, la gara SOLEGIRA – ATLETICO ALEXANDRA 2008 valevole per il campionato di III Categoria Girone A, senza averne titolo perché al momento privo della sottoscrizione di regolare tesseramento in seno alla predetta Società, in quanto già tesserato per la BEVINGROS ELEVEN; il sig. GUASTAVIGNA Carlo, per aver sottoscritto la distinta della gara predetta in cui era compreso il DIMOU. Le società BEVINGROS ELEVEN e SOLEGIRA, la prima per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al proprio tesserato, la seconda a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente.. Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del 26.10.2012 a cura del Presidente della società ASD ATLETICO ALEXANDRA 2008, in cui si comunicava che alla gara SOLEGIRA – ATLETICO ALEXANDRA 2008 valevole per il campionato di III Categoria Girone A, disputata il 9.10.2011 avrebbe partecipato, nelle file del SOLEGIRA, il calciatore DIMOU Nabdelkader, tesserato per la BEVINGROS ELEVEN. Nel corso delle indagini veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Nella seduta del 16.3.2012, alla presenza della Procura Federale, il sig. GUASTAVIGNA documentava il proprio impedimento a comparire ed il procedimento veniva rinviato al 18.3.2012. Nella seduta del 18.5.2012, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Mario CARPINTERI, in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Cesare ROSSINI in rappresentanza del sig. GUASTAVIGNA e della società SOLEGIRA. Restavano assenti il sig. DIMOU Nabdelkader e la Società BEVINGROS ELEVEN. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma non interveniva alcun accordo. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi tre di squalifica a carico del DIMOU e mesi tre di inibizione a carico del GUASTAVIGNA, € 1.000 di ammenda ed un punto di penalizzazione in classifica a carico della società SOLEGIRA, € 300 di ammenda a carico della BEVINGROS ELEVEN. Il difensore della SOLEGIRA ammetteva la responsabilità del Presidente e della Società giustificando l’accaduto con una negligenza dovuta allo scarso livello organizzativo del sodalizio dimostrato dal fatto che era il Presidente medesimo ad occuparsi di tutti gli incombenti organizzativi, tanto che dal medesimo venivano pure svolte le funzioni di allenatore e dirigente accompagnatore e chiedeva applicarsi sanzioni più contenute rispetto alle richieste della Procura Federale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto oggetto del presente procedimento è pacifico alla luce della documentazione acquisita e delle ammissioni della Società direttamente responsabile. Del pari, appare assai probabile che alla base dell’accaduto vi sia stata una lieve negligenza causata dall’approssimativa organizzazione del SOLEGIRA, sodalizio sportivo costituito in un particolare contesto sociale e volto al perseguimento di finalità filantropiche. Appare altresì pacifica la responsabilità del DIMOU che non ha comunicato il proprio tesseramento per la BEVINGROS ELEVEN, così come la responsabilità oggettiva di detta Società per il fatto ascritto al proprio tesserato. Alla luce delle suesposte ragioni, può essere contenuta la sanzione pecuniaria rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - dichiara il signori GUASTAVIGNA Carlo e la società SOLEGIRA responsabili degli illeciti rispettivamente ascritti e per l’effetto infligge al sig. GUASTAVIGNA Carlo la sanzione dell’inibizione per mesi tre ed alla società SOLEGIRA la sanzione dell’ammenda per € 300,00 (trecento0) e della penalizzazione di un punto in classifica - dichiara il sig. DIMOU Nabdelkader e la società BEVINGROS ELEVEN responsabili degli illeciti rispettivamente ascritti e, per l’effetto, infligge al DIMOU la sanzione della squalifica per mesi tre ed alla società BEVINGROS ELEVEN la sanzione dell’ammenda per € 150.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it