COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 24 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO – G.S. ATLETICO VIESTE del 6 Maggio 2012. (Reclamo del sig. SCHIRINZI Claudenzio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 10 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 24 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO – G.S. ATLETICO VIESTE del 6 Maggio 2012. (Reclamo del sig. SCHIRINZI Claudenzio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 10 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il ricorrente; esperite indagini; ritenut o che possono trovare applicazione le attenuanti generiche richiamate dal reclamante per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica per n. 6 giornate effettive di gara P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a n. 6 giornate la squalifica inflitta al calciatore SCHIRINZI Claudenzio; - restituirsi la tassa di € 78,00 versata con bonifico stante il parziale accogliemento del ricorso.
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