COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 222 /A ASD MARINA DI RAGUSA (Rg) avverso la squalifica per sei gare dei calciatori Verdicchio Andrea e Vita Adriano e avverso la squalifica per tre gare dei calciatori Barrera Danilo e La Rosa Salvatore – Gara Play Off Prima Categoria Marina di Ragusa / S. Angelo Licata del 13/05/2012 C.U. n.484 del 15/05/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 222 /A ASD MARINA DI RAGUSA (Rg) avverso la squalifica per sei gare dei calciatori Verdicchio Andrea e Vita Adriano e avverso la squalifica per tre gare dei calciatori Barrera Danilo e La Rosa Salvatore - Gara Play Off Prima Categoria Marina di Ragusa / S. Angelo Licata del 13/05/2012 C.U. n.484 del 15/05/2012 Con tempestivo reclamo pervenuto a mezzo fax la società ASD Marina di Ragusa ha impugnato le sanzioni in epigrafe. In particolare la reclamante nega la circostanza che i calciatori Barrera Danilo e La Rosa Salvatore abbiano profferito delle frasi irriguardose nei confronti del direttore di gara mentre per quanto riguarda la posizione dei calciatori Verdicchio e Vita pur ammettendo che gli stessi, al termine della gara, si siano diretti con foga verso l’arbitro, nega che abbiano potuto mettere le mani addosso a quest’ultimo; conseguentemente chiede la revoca delle sanzioni a carico di Barrera e La Rosa ed una riduzione delle sanzioni prese a carico dei calciatori Verdicchio e Vita. La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il rapporto del direttore di gara degli assistenti e del Commissario di Campo gode di fede privilegiata, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. CGS, in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati. Dalla lettura di detti rapporti, che univocamente e senza contraddizione descrivono i fatti posti in essere da ciascun calciatore, si rileva che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro e che le sanzioni applicate dal giudice di prime cure appaiono congrue in relazioni ai fatti addebitati a ciascun calciatore, anche se per quanto riguarda la specifica posizione del sig. Vita Adriano deve procedersi alla modifica della motivazione adottata in quanto la squalifica inflitta deve intendersi:” Per avere lo stesso assunto, al termine della gara, un comportamento aggressivo ed offensivo nei confronti dell’arbitro e per contegno offensivo nei confronti di Organi Federali”. Conseguentemente il reclamo de quo non può trovare accoglimento. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo. Dispone per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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