COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 223 /A ASD SPORT VILLAGE TOMMASO NATALE (Pa) avverso la squalifica fino al 31.08.2012 dell’allenatore Di Fiore Matteo – Gara Quarti di Finale Allievi Regionali Junior Calcio Acireale / S.V. Tommaso Natale del 13/05/2012 – C.U. n.487/sgs 128 del 16/05/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 223 /A ASD SPORT VILLAGE TOMMASO NATALE (Pa) avverso la squalifica fino al 31.08.2012 dell’allenatore Di Fiore Matteo - Gara Quarti di Finale Allievi Regionali Junior Calcio Acireale / S.V. Tommaso Natale del 13/05/2012 - C.U. n.487/sgs 128 del 16/05/2012 Con tempestivo reclamo pervenuto a mezzo fax la società ASD S.V. Tommaso Natale ha impugnato la sanzione in epigrafe. In particolare la reclamante ammette la circostanza che ha determinato l’allontanamento del sig. Di Fiore nel corso della suddetta gara, ma ritiene eccesiva la sanzione irrogata dal giudice di prime cure per cui ne chiede una riduzione in termini più equi. La Commissione Disciplinare, sentito il procuratore della reclamante, che ne ha fatto espressa richiesta, preliminarmente rileva che il rapporto del direttore di gara gode di fede privilegiata, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. CGS, in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso della gara. Dalla lettura di detto rapporto si evince che il Di Fiore Matteo contestando una decisione del direttore di gara assumeva un comportamento offensivo nei suoi confronti da cui ne scaturiva il suo allontanamento. Conseguentemente, rilevato che l’episodio contestato al Di Fiore è avvenuto in unico contesto e non è stato reiterato, il reclamo de quo può trovare accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione a carico del Di Fiore in termini più equi. Detta rideterminazione comunque, deve tenere conto non solo del fatto che trattasi di gara di settore giovanile dove l’allenatore riveste un ruolo di particolare rilievo educativo nei confronti dei giovani calciatori ma anche del principio di afflittività. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ridetermina fino al 10 giugno 2012 la squalifica a carico dell’allenatore Di Fiore Matteo. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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