COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 183/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. SIG. BONO ANTONINO 2. SIG. CANDUCI NUNZIO 3. SIG. ALACQUA PLACIDO 4. SOCIETÀ ASD GI.FRA. Milazzo 5. SOCIETÀ ASCD NUOVA RINASCITA 6. SOCIETÀ ASD GIOVANILE MILAZZO.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 493/C.D.T. DELL’ 22 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 183/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. SIG. BONO ANTONINO 2. SIG. CANDUCI NUNZIO 3. SIG. ALACQUA PLACIDO 4. SOCIETÀ ASD GI.FRA. Milazzo 5. SOCIETÀ ASCD NUOVA RINASCITA 6. SOCIETÀ ASD GIOVANILE MILAZZO. La Procura Federale, con nota 7648/847pf10-11PF/Segr. del 26/04/2012 ha deferito i tesserati indicati in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale, per rispondere della violazione di precetti regolamentari del Settore Giovanile e Scolastico e dei principi di lealtà e probità, conseguentemente all'omessa verifica dell'esistenza di preventiva autorizzazione del C.R.S. alla partecipazione delle rispettive società al “Torneo dell'Amicizia Fontalba” per squadre giovanili categorie esordienti e pulcini. Le Società sono state deferite ex art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta ai rispettivi Presidenti e/o responsabili delle attività giovanili. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Giulia Saitta, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi uno a carico degli indicati tesserati e della sanzione dell'ammenda di € 600,00 a carico di ciascuna Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto, avendo omesso ogni verifica circa l'esistenza della preventiva autorizzazione da parte del C.R.S. alla partecipazione all'indicato Torneo. P.Q.M. Dispone applicarsi: Ai Sigg.ri Bono Antonino, Canduci Nunzio e Alacqua Placido, la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alle rispettive Società di appartenenza ASD GI.FRA. Milazzo, ASC D Nuova Rinascita e ASD Giovanile Milazzo la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00) ciascuna. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it