COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.69 del 24.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 163 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Tavola avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha squalificato, fino al 27.01.2016, il calciatore Benelli Dario. (C.U. n. 60 / 2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.69 del 24.05.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
163 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Tavola avverso la
delibera con la quale il G.S.T. ha squalificato, fino al 27.01.2016, il calciatore Benelli Dario.
(C.U. n. 60 / 2012).
“Nell' intento di impedire l'espulsione di un compagno, cinturava energicamente il D.G. all'altezza del
torace bloccandogli le braccia. In tale frangente l'arbitro indietreggiava di 1-2 passi. Espulso,
offendeva e minacciava il D.G. e quindi con uno scatto repentino, montava volontariamente con i
tacchetti della scarpa sulla parte superiore del piede sx dell'arbitro, esercitando con determinazione
una fortissima pressione con rotazione e procurandogli acuto dolore che perdurava circa 2 - 3
minuti. A fine gara, afferrava il D.G. per il collo da dietro le spalle stringendolo con forza per alcuni
secondi e procurandogli elevatissimo dolore che persisteva anche successivamente. Solo
l'intervento dei compagni impediva allo stesso di stringere ancor più la morsa. A causa di cio' il D.G.
era costretto a ricorrere alle cure del P.O. di Pontedera ove gli veniva rilasciata certificazione medica
di gg. 3 s.c. che viene acquisita agli atti.
Si pone l'obbligo alla società oggettivamente responsabile del risarcimento di tutti i danni fisici,
morali e patrimoniali che in seguito potranno essere quantificati.”
Il provvedimento del G.S.T.Toscana sopra riportato viene impugnato, con tempestivo reclamo, sia
dalla Società Tavola, in persona del Sig. Fernando Buffini, sia dal calciatore, entrambi assistiti
dall’Avvocato Stefano Belli, legale di fiducia.
Il reclamo, premettendo che la doglianza non è diretta a disconoscere i fatti e quindi a sminuirne la
portata, ritiene che di essi si debba dare una diversa e più equa interpretazione.
Nell’evidenziare le difficoltà per l’arbitro nel dirigere la gara, come facilmente riscontrabile dai
provvedimenti disciplinari che ha assunto sul campo, ipotizza una momentanea e parziale perdita di
lucidità da parte sua nel momento in cui, intento ad assumere provvedimenti disciplinari, ha subito gli
atti di violenza del calciatore.
Tale mancanza di lucidità avrebbe comportato un fraintendimento tra le intenzioni del calciatore e la
loro interpretazione da parte dell’arbitro.
Rileva che nessuna conseguenza fisica è scaturita dal cosiddetto “cinturamento”, e che la
contestuale frase “stai bono non fare c…..”, (che, eccepisce, non è riportata sul C.U.) non aveva
alcun carattere di minaccia costituendo unicamente “un vero consiglio bonario”.
Comunque all’azione si deve dare un’interpretazione esattamente opposta stante il contesto in cui il
fatto è avvenuto.
Infatti il D.G. in quel momento era attorniato da calciatori del Tavola intenti a rivolgergli vibrate
proteste e con il suo intervento il Benelli ha tentato di allontanarlo da essi.
Si è trattato quindi, non già di un’aggressione, quanto di un tentativo di separazione dai calciatori
che stavano, numerosi, protestando, ed evitare, nel caso della ormai inevitabile espulsione del
compagno di squadra, ulteriori reazioni da parte di essi.
Circa l’episodio che definisce “schiacciamento” del piede, contesta sotto ogni aspetto l’entità del
danno e del dolore percepito, ciò sia per l’assenza di microfratture che di particolari patologie come
risulta chiaramente indicato dal certificato ospedaliero.
Rileva ancora che il D.G. è stato in grado di proseguire e concludere la gara e, con riferimento al
referto sanitario, allegato al rapporto di gara, osserva che l’arbitro si è recato al presidio ospedaliero
con mezzo proprio ed alle ore 22,00.
Ritiene per quanto indicato che, nel determinare la inevitabile sanzione, venga tenuto conto delle
circostanze, della dinamica e delle motivazioni del gesto.
A sostegno della poca lucidità del D.G. nell’occasione, contesta inoltre l’annotazione fatta dall’arbitro
circa il fatto che il il Benelli si trovasse, al momento dell’ultimo gesto violento, negli spogliatoi ove
non avrebbe dovuto essere e rileva, in ordine all’episodio che, neanche in questo caso, il D.G. abbia
avuto conseguenze fisiche di rilievo (neanche un graffio sul collo; nessuna patologia degna di
anamnesi).
Il reclamo si conclude, previo richiamo ai trascorsi sportivi del calciatore tra i quali non si annovera
alcuno degli episodi qui contestati, chiedendo l’audizione e, comunque, una riduzione della sanzione
comminata.
Nel corso della richiesta audizione, previa ulteriore illustrazione degli argomenti già svolti e preso
atto del contenuto del supplemento di rapporto che contesta, la parte reclamante si riporta alle
conclusioni del reclamo.
Il reclamo è da accogliere nei termini che seguono.
L’arbitro, con il supplemento di rapporto reso in questa sede, ha ulteriormente descritto i fatti,
chiarendo come dall’episodio definito “cinturamento” egli – come del resto già indicato – non ha
subito alcun nocumento e considera il fatto come un tentativo di impedirgli di estrarre il cartellino
rosso indicante l’espulsione di un compagno di squadra del calciatore.
Riporta la frase rivoltagli nell’occasione dal Benelli “stai bono non …..” e conferma che mentre il
calciatore veniva bloccato da compagni di squadra gli rivolgeva altra frase offensiva e minacciosa.
La medesima frase veniva ripetuta nel momento in cui il D.G. annotava il minuto dell’espulsione
precisando che, nel contempo, il Benelli riusciva, divincolandosi, a raggiungerlo montando con i
tacchetti sul piede sinistro e causandogli in tal modo un dolore che si protraeva per la durata di 2/3
minuti circa.
Il dolore dapprima si attenuava per insorgere di nuovo successivamente.
Conferma ancora di essere stato afferrato al collo dal calciatore nello spogliatoio, dopo il termine
della gara provando, in questo caso, dolore acuto che persisteva anche dopo la gara.
Il riacutizzarsi del dolore lo ha costretto a ricorrere, per entrambi gli episodi, al p.s.. ospedaliero il
quale emetteva una prognosi di tre giorni.
Nel riconoscere l’errore commesso nell’annotare il momento in cui ha ammonito il calciatore Paolieri
(da intendersi al 38’ del 1 tempo e non come indicato sul rapporto di gara 38’ del 2 tempo) precisa di
essere giunto in ospedale alle ore 19,07, come indicato sul referto rilasciato dall’U.S.L. competente,
rilevando di esservi stato accompagnato da un collega della Sezione.
Passata a decisione la C.D.T.T. ritiene ininfluenti, agli effetti della stessa, le eccezioni a difesa circa
il luogo ove si trovava il Benelli al momento del secondo fatto violento contestato, e l’essersi recato
con mezzo proprio in ospedale ed ancora la mancata richiesta, da parte del D.G., di identificazione
dell’autore dell’aggressione da parte del Carabiniere presente.
Il Collegio ricorda il carattere privilegiato rivestito dal rapporto di gara e dal relativo supplemento,
rilevando come quest’ultimo documento sia stato redatto in un modo assolutamente chiaro e preciso
nei particolari, come raramente accade.
L’esame comparato del reclamo e degli atti ufficiali dimostra che i fatti accaduti sono esattamente
quelli risultanti dagli atti ufficiali.
Osserva ancora come le decisioni che vengono assunte nell’ambito della disciplina sportiva hanno
come riferimento i fatti obiettivamente accaduti e le loro conseguenze, senza che essi possano
trovare attenuante o esimente attraverso una “interpretazione delle intenzioni”.
E’indubbio nel caso in esame, ciò anche per ammissione della stessa reclamante, che l’arbitro abbia
subito le due aggressioni (chiamiamole con il loro nome!) da parte del calciatore Benelli,
riportandone un dolore tale da indurlo a chiedere l’intervento sanitario, constatazione a cui è seguita,
comunque, la prognosi di tre giorni.
Risultano altrettanto chiare ed evidenti le ripetute offese e minacce rivolte al D.G., così come
risultano reiterati gli episodi di violenza.
Sotto tale aspetto la realtà fattuale, riferita al comportamento del calciatore, quale risulta dagli di atti
gara non può essere messa in discussione ed il Giudice l’ha perfettamente colta sotto ogni aspetto.
Tuttavia la decisione è suscettibile di modifica unicamente in termini di entità della sanzione e con
riferimento ai criteri usati, quanto ad atti di violenza, in danno di arbitri in precedenti decisioni
adottate dal Collegio.
Per quanto riguarda la Società, la Commissione, rilevando che la delibera impugnata, pur non
assumendo alcun provvedimento diretto in proposito, fa riferimento alla responsabilità oggettiva in
tema di risarcimento dei danni fisici e patrimoniali, ritiene di non poter condividere tale decisione,
non rientrando essa nei compiti specifici degli Organi della Disciplina Sportiva.
P.Q.M.
la C.D., definitivamente pronunciando, infligge al calciatore Benelli Dario la squalifica per anni 3 (tre)
e così fino al 27 aprile 2015. Si dispone la restituzione della relativa tassa.
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