COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 25 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 148. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASTELLANA CALCIO – GARA CASTELLANA CALCIO I REAL SIRIGNANO DEL 18.03.2012 – 2ª CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 25 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 148. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CASTELLANA CALCIO – GARA CASTELLANA CALCIO I REAL SIRIGNANO DEL 18.03.2012 – 2ª CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 112 del 18.05.2012, alla pagina 2725), con la quale era stata inflitta alla società medesima la punizione Sportiva della perdita della gara, per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Galluccio Emanuele (nato il 18.01.1988). Tanto premesso, questa C.D.T. accoglie il ricorso presentato dalla società Castellana Calcio, in quanto il Giudice Sportivo Territoriale, per mero errore, aveva accolto il reclamo proposto dalla società Real Sirignano, per presunta posizione irregolare agli effetti disciplinari del nominato calciatore. Deve viceversa rilevarsi che, come dal C.U. n. 86 del 9.03.2012, alla pag. 2064, a carico del calciatore Galluccio Emanuele era stata pubblicata la nota di rettifica della quale il G.S.T. non ha tenuto conto; pertanto la partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Galluccio Emanuele è da considerare regolare agli effetti disciplinari in considerazione della pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della richiamata rettifica, con la quale è stata esclusa la sanzione disciplinare a carico del richiamato calciatore Galluccio Emanuele. P.O.M. DELIBERA in riforma della decisione del medesimo G.S.T., di revocare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a carico della società Castellana Calcio; di omologare il risultato di 1-1, acquisito sul campo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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