COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 31/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. BENEDETTO DEI MARSI AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA PER TRE GARE AI CALCIATORI PERSIA ALESSANDRO E CARDUCCI MARCO, PER CINQUE GARE AL CALCIATORE LIBERALE DAVID E FINO AL 31.03.2013 AI CALCIATORI D’AURELIO MARCO E PACE ANTONELLO; AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA BALSORANO / S. BENEDETTO DEI MARSI, DISPUTATA IL 02.05.12 PER LA COPPA ABRUZZO (C.U. N°65 del 10.05.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 31/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. BENEDETTO DEI MARSI AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA PER TRE GARE AI CALCIATORI PERSIA ALESSANDRO E CARDUCCI MARCO, PER CINQUE GARE AL CALCIATORE LIBERALE DAVID E FINO AL 31.03.2013 AI CALCIATORI D’AURELIO MARCO E PACE ANTONELLO; AMMENDA DI € 300,00 ALLA SOCIETA’) IN RELAZIONE ALLA GARA BALSORANO / S. BENEDETTO DEI MARSI, DISPUTATA IL 02.05.12 PER LA COPPA ABRUZZO (C.U. N°65 del 10.05.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società S. Benedetto dei Marsi A.S.D. ha impugnato i provvedimenti d cui in epigrafe, adottati dal G.S. in relazione ai fatti e ai comportamenti rispettivamente ascritti, chiedendo la revoca della sanzione dell’ammenda alla società e delle squalifiche ai calciatori Liberale David, Carducci Marco e D’Aurelio Marco per non essersi resi responsabili di quanto addebitato, nonché la riduzione delle altre squalifiche siccome sproporzionate rispetto ai fatti realmente accaduti. Tali richieste sono state ribadite in sede di audizione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando, con dovizia di particolari, quanto già descritto a proposito dei singoli comportamenti tenuti dai calciatori confermando, altresì, di essere rientrato nello spogliatoio solo grazie all’aiuto dei dirigenti ospitanti. Osserva la Commissione che le sanzioni inflitte ai calciatori Persia e Carducci, possano essere lievemente ridotte non apparendo i fatti contestati di particolare gravità. Allo stesso modo, le squalifiche inflitte ai calciatori D’Aurelio Marco e Pace Antonello debbono essere ridotte non avendo comportato conseguenze dannose nei confronti del direttore di gara. Meritevoli di conferma appaiono, invece, le sanzioni adottate nei confronti della società e nei confronti del calciatore Liberale David, soprattutto in considerazione che quest’ultimo, nell’occasione, fungeva da capitano della squadra e che l’ammenda appare congrua ed adeguata al comportamento tenuto non solo dai propri tesserati, ma anche dai propri tifosi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori Persia Alessandro e Carducci Marco a due gare e quelle inflitte ai calciatori D’Aurelio Marco e Pace Antonello fino al 31.10.2012, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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