COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 31/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: – DEL SIG. DI CAMILLO NICOLA, PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA A.S.D. TORINO DI SANGRO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 49, LETT. C), NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24, N. 2, LETT. A), DEL REGOLAMENTO DELLA LND, COSI’ COME INTEGRATI DA QUANTO STABILITO DALLA COMUNICAZIONE DELLA LND, N. PROT. SEGR./MC/MDE/7500 DEL 09.06.11 PER NON AVERE PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE ORDINARIO DEL 15.07.11, LA MODULISTICA COMPLETA PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DAL CRA –LND PER LA STAGIOPNE SPORTIVA 2011/2012; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORINO DI SANGRO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA PER L’ILLECITO DISCIPLINARE ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 31/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO: - DEL SIG. DI CAMILLO NICOLA, PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA A.S.D. TORINO DI SANGRO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 49, LETT. C), NOIF E DEGLI ARTT. 23 E 24, N. 2, LETT. A), DEL REGOLAMENTO DELLA LND, COSI’ COME INTEGRATI DA QUANTO STABILITO DALLA COMUNICAZIONE DELLA LND, N. PROT. SEGR./MC/MDE/7500 DEL 09.06.11 PER NON AVERE PRESENTATO, ENTRO IL TERMINE ORDINARIO DEL 15.07.11, LA MODULISTICA COMPLETA PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DAL CRA –LND PER LA STAGIOPNE SPORTIVA 2011/2012; - DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORINO DI SANGRO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA PER L’ILLECITO DISCIPLINARE ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE. Con nota del 03.4.12, il Sostituto Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con raccomandata a.r. del 23.4.12, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 28.05.12, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti che non facevano pervenire scritti difensivi. Il rappresentante della Procura, dopo aver illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità chiedendo l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 250,00 nei confronti di entrambe le parti. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata nella contestazione avanzata dalla Procura Federale; considerato che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta dagli atti e che gli stessi non hanno ritenuto di avanzare difese; valutata la congruità delle sanzioni proposte dalla stessa Procura Federale; DELIBERA di infliggere al Sig. Di Camillo Nicola ed alla Società A.S.D. Torino Di Sangro la sanzione dell’ammenda di € 250,00 ciascuno. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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