COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 145 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°146 del 17.05.2012 (omologazione risultato della gara di Play Out del Campionato Eccellenza Palmese – Scalea 1912 del 13.05.2012 – 0-3 acquisito sul campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 145 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°146 del 17.05.2012 (omologazione risultato della gara di Play Out del Campionato Eccellenza Palmese – Scalea 1912 del 13.05.2012 - 0-3 acquisito sul campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che non ha sanzionato la posizione dei calciatori della Società Scalea 1912 De Caprio Mattia e Di Rosa Leandro nella gara di Play Out del Campionato di Eccellenza Palmese – Scalea del 13.05.2012 che assume essere irregolare per non aver scontato una giornata di squalifica inflitta loro nell’ultima giornata del campionato Juniores della corrente stagione. La reclamante si duole argomentando che i calciatori avrebbero dovuto scontare la squalifica nella gara in epigrafe che, pertanto, risulta viziata a causa della loro partecipazione. Questa Commissione in via preliminare, deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto presentato oltre i termini sanciti nel comunicato ufficiale F.I.G.C. n°110/A del 6 febbraio 2012, pubblicato dal Comitato Regionale Calabria con C.U. n°101 del 9 febbraio 2012. La norma prescrive che ,per le gare di Play Off e Play Out dei Campionati Regionali…., gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale, in costanza di abbreviazione dei termini, devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo. Nel caso di specie il reclamo, che doveva pervenire o esser depositato entro le ore 12:00 del 19 maggio 2012, è pervenuto solo il 22 maggio 2012, tra l’altro, e ciò costituisce ulteriore motivi di inammissibilità, a firma di dirigente (Presidente onorario) non abilitato alla firma. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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