COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 147 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO 1983 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°146 del 17.5.2012 (squalifica allenatore Pasquale CASCIANO fino al 31.12.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 30/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n° 147 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO 1983 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°146 del 17.5.2012 (squalifica allenatore Pasquale CASCIANO fino al 31.12.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il comportamento del proprio allenatore per aver tentato di aggredire e aver spintonato violentemente un calciatore avversario “reo” di non aver fermato il gioco segnando una rete con un uomo dell’altra squadra era a terra. In via preliminare va affermato che la Commissione non può utilizzare il filmato prodotto dalla reclamante in quanto ai sensi dell’art. 35 punto 1.2, possono essere utilizzati riprese televisive o altri filmati - che offrano piena garanzia tecnica e documentale - solo al fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. I fatti per come narrati dall’arbitro - e confermati con nota fatta pervenire a questa Commissione, con cui lo stesso rappresenta l’impossibilità a rispondere alla convocazione disposta a chiarimenti - non possono esser posti in dubbio. Al contrario le argomentazioni della reclamante appaiono non convincenti. Le circostanze in cui il comportamento è stato posto in essere testimoniano di una condotta particolarmente censurabile in quanto il calciatore, inseguito da più persone, una volta raggiunto è stato accerchiato da quasi tutti i calciatori del Bocale e quindi spintonato dal Casciano e da altro soggetto. Ne è seguita anche una colluttazione tra due calciatori che venivano espulsi per cui la gara poteva riprendere solo dopo quattro minuti di interruzione. Per tutto quanto sopra riportato la sanzione appare congrua ed adeguata. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa; dispone, inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali comportamenti rilevanti ai fini disciplinari in merito al ritiro, avvenuto nel secondo tempo della gara in esame, della squadra del San Calogero.
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