COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO GREGORIANA – GARA ATLETICO PUGLIANO / GREGORIANA DEL 25/02/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO GREGORIANA – GARA ATLETICO PUGLIANO / GREGORIANA DEL 25/02/2012 Il G.S.T., letto il reclamo della società Gregoriana, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte delle società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, va accolto. La società reclamante lamenta che la società Atletico Pugliano abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Conte Mario (nato il 14.01.1990), sebbene fosse squalificato per tre gare quale calciatore espulso dal campo (gara del 22.10.2011), provvedimento pubblicato sul C.U. n. 36 del 27.10.2011, pag. 711, non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che, il calciatore Conte Mario abbia partecipato alla gara in questione in posizione irregolare, che il predetto calciatore colpito da squalifica per tre gare, a seguito di accertamenti, prendeva parte alla gara oggetto del reclamo, in posizione irregolare. Invero, le tre giornate di squalifica del calciatore Conte Mario, le scontava nelle gare successive del 30.10.2011 (delibera del G.S.T. gara persa ad entrambe le società C.U. n. 40 del 11.2011, pag. 769), del 6.11.2011 e del 12.11.2011. A seguito di ricorso di secondo grado, presentato dalla società Atl. Pugliano avverso la decisione del G.S.T., relativo alla gara del 30.10.2011, la C.D.T., con delibera pubblicata sul C.U. n. 58 del 9.12.2011, ha accolto il ricorso, disponendo la ripetizione della gara. Di conseguenza, è stata ripristinata la squalifica per una giornata, che era stata scontata dal calciatore Conte. Per chiarezza, si trascrive il dettato della norma di riferimento (C.G.S. art. 22 comma 4): “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. Deve sottolinearsi che il calciatore Conte Mario ha partecipato a tutte le gare successive (con esclusione della gara del 28.01.2012, a seguito di squalifica per una gara per somma di ammonizione, sanzione pubblicata sul C.U. n. 70 del 26.01.2012), in posizione irregolare, così come era, in ragione del principio della “perpetuatio santionatoria”, non legittimato a prendere parte alla gara oggetto di ricorso, agli effetti disciplinari. Per tali motivi, DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Gregoriana, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società Atletico Pugliano la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0- 3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it