COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TONIA FUTSAL – GARA REAL MONDRAGONESE C5 I TONIA FUTSAL DEL 10.12.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TONIA FUTSAL – GARA REAL MONDRAGONESE C5 I TONIA FUTSAL DEL 10.12.2011 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; preso atto della nota esplicativa inoltrata dall’arbitro a chiarimenti, a mezzo fax in data 18 maggio scorso, a seguito della seconda convocazione, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Giudice di prime cure (delibera pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 62 del 22.12.2011, alla pagina 1292), con la quale era stata inflitta alla società medesima la punizione sportiva della perdita della gara, in applicazione dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto premesso, questa C.D.T. accoglie il reclamo. Invero, nella nota esplicativa inviata dall’arbitro (sia pure dopo un lungo periodo di ritardo e dopo due assenze alle altrettante convocazioni presso questa C.D.T.), con, in allegato, la distinta ufficiale di gara della società Tonia Futsal, il direttore di gara ha chiarito che la società Tonia Futsal ha riportato a mano l’anno di nascita (1992) del calcettista D’Alessandro Nicola rispettando, in tal modo, le norme dettate con il Comunicato Ufficiale n. 2, del 4.07.2011, pagina 99 (norme sull’impiego dei calcettisti: “almeno due calcettisti nato dal 1° gennaio 1990 in poi, con l’obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell’inizio della gara e per tutta la sua durata”), atteso che, nella distinta ufficiale, era inserito anche il calcettista Mazzocchi Pasquale (classe 1993). La vicenda è scaturita, per il vero, dalla circostanza che, sulla distinta di gara della società Tonia Futsal, depositata dall’arbitro presso il G.S.T., l’anno di nascita del calcetti sta D’Alessandro Nicola non risultata indicato. Viceversa, esso era stato regolarmente annotato, a mano, come sottolineato dal direttore di gara. Peraltro, sotto il profilo sostanziale, deve precisarsi che gli accertamenti esperiti hanno consentito di verificare che il nominato calcettista D’Alessandro Nicola è effettivamente nato nel 1992 ed è regolarmente tesserato a favore della società Tonia Futsal. Tanto premesso, deve concludersi, con certezza, che la società Tonia Futsal ha adempiuto all’obbligo dei due calciatori “di fascia giovane” in distinta di gara e con presenza sul terreno di gioco prima che la gara avesse inizio. P.O.M. DELIBERA in riforma della decisione del medesimo G.S.T., di revocare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, a carico della società Tonia Futsal; di omologare il risultato di 3-3, acquisito sul campo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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