COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 152. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO I LEONI FUTSAL CLUB ACERRA – GARA MALEVENTUM I I LEONI FUTSAL CLUB ACERRA DEL 25.02.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 152. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO I LEONI FUTSAL CLUB ACERRA – GARA MALEVENTUM I I LEONI FUTSAL CLUB ACERRA DEL 25.02.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato, in terza convocazione nell’udienza del 14 maggio scorso, l’arbitro a chiarimenti (assente, si ribadisce, a ben due convocazioni), rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che, in sede di audizione presso questa C.D.T., il direttore di gara ha confermato integralmente quanto riportato nel proprio referto ufficiale. Lo stesso direttore di gara, tuttavia, ha precisato di non escludere affatto che i sostenitori della società Maleventum si sono resi responsabili di gravi provocazioni. Sulla base di quest’ultima puntualizzazione, nonché del principio, da essa costantemente e coerentemente osservato, dell’equa corrispondenza della sanzione all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, questa C.D.T. giudica di dover, da un lato, confermare in toto l’obbligo, a carico della società I Leoni Futsal Acerra, di disputa di tre gare a porte chiuse e la sanzione accessoria pecuniaria, nonché la squalifica fino al 24.08.2012 a carico del calcettista Tardi Aniello; dall’altro lato, giudica di dover ridurre come segue le altre sanzioni: fino al 31.05.2013 la squalifica a carico del calcettista Romano Marco; fino al 30.10.2013 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Puzone Giovanni. P.O.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società I Leoni Futsal Club Acerra, di ridurre al 30.10.2013 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Puzone Giovanni ed al 31.05.2013 la squalifica a carico del calcettista, sig. Romano Marco; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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