COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012 DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO REAL AGROPOLI – GARA REAL AGROPOLI / HERAJON DEL 6/05/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012
DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO REAL AGROPOLI – GARA REAL AGROPOLI / HERAJON DEL 6/05/2012
Il G.S.T., visto il reclamo, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione pervenuta innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel è infondato. La società reclamante si duole che la società Herajon abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore D’Alessio Luigi (nato il 24.09.1985), sebbene il medesimo fosse stato squalificato per due giornate nella gara del 22.04.2012, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 104 del 27.04.2012, pag. 2496, non avrebbe scontato la squalifica nella gara di cui in epigrafe. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che, il calciatore D’Alessio Luigi, abbia partecipato alla gara in questione in posizione regolare, che il predetto calciatore colpito da squalifica per due gare, ha scontato le due giornate nella gara del 25.04.2012 (delibera G.S.T. gara non disputata per assenza società Santa Teresa), per chiarezza, si trascrive il dettato della norma di riferimento (C.G.S. art. 22, comma 4) “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 ai sensi dell’art. 17, e nella gara del 29.04.2012. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore alla gara in esame, è da considerare regolare. Per tali motivi
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Agropoli; di omologare il risultato conseguito sul campo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.