• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
N. 81. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE_ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, FASCIA “A” E/O “B” 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA) A CARICO DEL SIG. DOMENICO PALLADINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ACCIAROLI CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ACCIAROLI CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ORESTE CIASULLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ACLI SAVIGNANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ACLI SAVIGNANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RIZZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ASCEA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ASCEA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO DI RENZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETIK TORCHIARA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATLETIK TORCHIARA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. STEFANO SGAMBATI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BAIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BAIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DAMIANO LA BROCCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BERTONI BATTIPAGLIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BERTONI BATTIPAGLIA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE TOTARO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BOYS PIANURESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BOYS PIANURESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANIELLO GIUGLIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA BOYS PIAZZOLLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BOYS PIAZZOLLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO VOLPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI F.C.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI F.C.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LUIGI BENEVENTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO PIEDIMONTE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CALCIO PIEDIMONTE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE DEL PRETE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CARINOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CARINOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIACOMO LA MARCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASTEL SAN GIORGIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASTEL SAN GIORGIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GENEROSO DE PASCALE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CENTRO STORICO SALERNO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CENTRO STORICO SALERNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALBERTO PELUSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CESARE ALFANO CAMPIGLIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CESARE ALFANO CAMPIGLIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GAETANO D’EMMA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CETARA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CETARA SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. BRUNO DI MAIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI TORRE DEL GRECO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI TORRE DEL GRECO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DANIELE BUTRICO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CLUB BATTIPAGLIA CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CLUB BATTIPAGLIA CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE PALLADINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ EVOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ EVOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RENATO IORILLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA FLUMERESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FLUMERESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO PETILLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FULGOR ESTER BARRA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FULGOR ESTER BARRA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SALVATORE CIOCIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FUTURA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FUTURA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MORELLA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀA GROTTA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ GROTTA SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIANFRANCO DI MASI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ HERAJON): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ HERAJON: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LORENZO CERRATO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ INTERCAMPANIA SARNO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ INTERCAMPANIA SARNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE ALFANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ INTERCASALI 2005): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ INTERCASALI 2005: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO DONNARUMMA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ JUVE AGEROLINA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ JUVE AGEROLINA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MICHELE NUZZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LIBERTAS S. MARCO TROTTI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ LIBERTAS S. MARCO TROTTI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
N. 81. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE_ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, FASCIA “A” E/O “B” 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA) A CARICO DEL SIG. DOMENICO PALLADINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ACCIAROLI CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ACCIAROLI CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ORESTE CIASULLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ACLI SAVIGNANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ACLI SAVIGNANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RIZZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ASCEA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ASCEA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO DI RENZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETIK TORCHIARA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATLETIK TORCHIARA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. STEFANO SGAMBATI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BAIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BAIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DAMIANO LA BROCCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BERTONI BATTIPAGLIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BERTONI BATTIPAGLIA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE TOTARO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BOYS PIANURESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BOYS PIANURESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANIELLO GIUGLIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA BOYS PIAZZOLLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BOYS PIAZZOLLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO VOLPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI F.C.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI F.C.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LUIGI BENEVENTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO PIEDIMONTE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CALCIO PIEDIMONTE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE DEL PRETE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CARINOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CARINOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIACOMO LA MARCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASTEL SAN GIORGIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASTEL SAN GIORGIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GENEROSO DE PASCALE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CENTRO STORICO SALERNO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CENTRO STORICO SALERNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALBERTO PELUSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CESARE ALFANO CAMPIGLIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CESARE ALFANO CAMPIGLIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GAETANO D’EMMA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CETARA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CETARA SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. BRUNO DI MAIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI TORRE DEL GRECO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI TORRE DEL GRECO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DANIELE BUTRICO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CLUB BATTIPAGLIA CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CLUB BATTIPAGLIA CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE PALLADINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ EVOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ EVOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RENATO IORILLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA FLUMERESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FLUMERESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO PETILLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FULGOR ESTER BARRA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FULGOR ESTER BARRA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SALVATORE CIOCIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FUTURA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FUTURA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MORELLA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀA GROTTA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ GROTTA SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIANFRANCO DI MASI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ HERAJON): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ HERAJON: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LORENZO CERRATO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ INTERCAMPANIA SARNO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ INTERCAMPANIA SARNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE ALFANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ INTERCASALI 2005): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ INTERCASALI 2005: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO DONNARUMMA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ JUVE AGEROLINA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ JUVE AGEROLINA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MICHELE NUZZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LIBERTAS S. MARCO TROTTI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ LIBERTAS S. MARCO TROTTI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 31 ottobre 2011, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 23 maggio 2011, protocollo 1727, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 14 novembre 2011 è presente la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. La C.D.T., verificata preliminarmente la regolarità degli atti di notifica, dà atto alla Procura Federale che sono pervenute memorie difensive, da parte delle società deferite Baiano e Polisportiva Ascea e che la società Intercasali 2005 ha inviato nota di rinvio dell’audizione. La Polisportiva Ascea ha chiesto il proscioglimento dell’addebito, di cui al deferimento in esame, conseguenziale al mancato rispetto dell’obbligo di partecipazione ai Campionati Regionali Allievi e/o Giovanissimi, per l’anno sportivo 2009/2010. Tale memoria difensiva non può essere accolta, in quanto è stato accertato che il versamento, di cui all’addebito, è riferito al Campionato 2008/2009 e non quello, in contestazione all’atto, che concerne l’anno sportivo successivo (2009/2010). Quanto alla memoria difensiva della società Baiano, essa deve essere accolta, in quanto la società ha dimostrato l’insussistenza ed infondatezza della violazione contestatale, avendo regolarmente partecipato, con una propria squadra, al Campionato Regionale Giovanissimi – Fascia B. Quanto alla società Herajon, essa è stata rappresentata, in udienza, dal suo assistente legale, per delega del presidente della società. In sede di audizione, quest’ultimo riferisce che non vi era la possibilità oggettiva per iscrivere la squadra al Campionato Giovanile e che, dall’anno in corso (2011/2012), la società ha programmato di rispettare l’obbligo in argomento. Per quel che concerne la società Intercampania Sarno, rappresentata dal proprio Presidente, sig. Lorenzo Cerrato, assistito dal legale, essa ha chiesto, d’intesa con il Rappresentante della Procura Federale, applicarsi la norma del patteggiamento, ex artt. 23 e 24 C.G.S., con consequenziale richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria ad euro 350,00 e dell’inibizione a carico del presidente, sig. Lorenzo Cerrato a giorni venti di inibizione. Inoltre, si prende atto che il presidente della nominata società, sig. Lorenzo Cerrato, ha ammesso la propria responsabilità e quella della società. Infine, si rileva che tutte le altre società, di cui all’epigrafe, non hanno fatto pervenire memorie difensive e/o non sono state presenti, in sede di riunione di questa C.D.T. Il rappresentante della Procura, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. presidenti delle società in epigrafe, l’inibizione per giorni trenta, ad eccezione dei sigg. Lorenzo Cerrato e Stefano Sgambati, rispettivamente presidenti delle società Intercampania Sarno e Baiano, in quanto il primo ha chiesto il patteggiamento ed il secondo ha dimostrato la partecipazione all’attività giovanile; b) per ognuna delle società in epigrafe, ad eccezione delle società Intercampania Sarno e Baiano, l'ammenda di euro 800,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le società in epigrafe, con esclusione del Baiano, non hanno preso parte, per la stagione sportiva 2009/2010, al Campionato Regionale (e/o Provinciale) Allievi e/o Giovanissimi, fasce A e/o B; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467 (per il Campionato di Prima Categoria 2009/2010, al quale partecipavano, nell'anno sportivo di riferimento, le società deferite), la normativa in argomento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467, erano prescritte fino ad un massimo di euro 1.500,00, per le società di Prima Categoria; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene, in ragione delle motivazioni esposte dalle società deferite, equo che la sanzione pecuniaria sia limitata al minimo edittale, come richiesto dalla Procura Federale a carico dell’Intercampania Sarno (diversamente da tutte le altre, a carico delle quali il Rappresentante della Procura Federale ha chiesto applicarsi un’ammenda di euro 800,00). Questa C.D.T., preso atto di quanto fin qui riepilogato, giudica, per motivi di equità, di coerenza e di conformità anche con le Specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, doversi quantificare la sanzione pecuniaria, a carico di ognuna delle società deferite, in euro 500,00, esclusa – per i motivi innanzi specificati – la più volte nominata società Baiano, ritenendo, altresì, di non accedere alla richiesta di patteggiamento, proposto dalla società Intercampania Sarno, trattandosi di procedimento di origine amministrativa, nonché nel rispetto di una par condicio, che questa Commissione giudica ineludibile, ovviamente verificate le pari condizioni quali presupposto giuridico-sportivo di comune sussistenza. Sul punto, peraltro, questa C.D.T. rileva che, paradossalmente, il presidente della società Intercampania, se venisse accolta la richiesta di patteggiamento, sarebbe sanzionato in misura più severa, rispetto alla determinazione di questa C.D.T., che, invero, quanto ai sigg. presidenti delle società in epigrafe, sempre nel rispetto della doverosa equità e coerenza, nonché di conformità con le specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, ritiene che debba essere applicata, a carico di ognuno dei deferiti, la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico di ognuna delle società, di seguito elencate (già depennata la società Baiano, per le ragioni di cui alla parte motiva) l'ammenda di euro 500,00: Acciaroli Calcio; Acli Savignano; Ascea; Atletik; Bertoni Battipaglia; Boys Pianurese; Boys Piazzolla; Buccino Volcei F.C.; Calcio Piedimonte; Carinola; Castel San Giorgio (all’atto, Salernum); Centro Storico Salerno; Cesare Alfano Campigliano; Cetara Soccer; Città di Torre del Greco (all’atto, Virtus Ottaviano); Club Battipaglia Calcio; Evoli; Flumerese; Fulgor Ester Barra; Futura; Grotta Soccer; Herajon; Intercampania; Intercasali 2005; Juve Agerolina; Libertas San Marco Trotti; a carico di ognuno dei presidenti, di cui all’epigrafe, ad eccezione del presidente della società Baiano, la sanzione dell’ammonizione con diffida.
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Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
N. 81. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE_ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, FASCIA “A” E/O “B” 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA) A CARICO DEL SIG. DOMENICO PALLADINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ACCIAROLI CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ACCIAROLI CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ORESTE CIASULLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ACLI SAVIGNANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ACLI SAVIGNANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RIZZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ASCEA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA ASCEA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DOMENICO DI RENZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETIK TORCHIARA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATLETIK TORCHIARA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. STEFANO SGAMBATI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BAIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BAIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DAMIANO LA BROCCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BERTONI BATTIPAGLIA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BERTONI BATTIPAGLIA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE TOTARO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BOYS PIANURESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BOYS PIANURESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ANIELLO GIUGLIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA BOYS PIAZZOLLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BOYS PIAZZOLLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO VOLPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI F.C.): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ BUCCINO VOLCEI F.C.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LUIGI BENEVENTO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO PIEDIMONTE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CALCIO PIEDIMONTE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE DEL PRETE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CARINOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CARINOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIACOMO LA MARCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CASTEL SAN GIORGIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CASTEL SAN GIORGIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GENEROSO DE PASCALE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CENTRO STORICO SALERNO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CENTRO STORICO SALERNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALBERTO PELUSO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CESARE ALFANO CAMPIGLIANO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CESARE ALFANO CAMPIGLIANO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GAETANO D’EMMA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CETARA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CETARA SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. BRUNO DI MAIO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI TORRE DEL GRECO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI TORRE DEL GRECO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DANIELE BUTRICO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CLUB BATTIPAGLIA CALCIO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ CLUB BATTIPAGLIA CALCIO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. CARMINE PALLADINO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ EVOLI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ EVOLI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RENATO IORILLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA FLUMERESE): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FLUMERESE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ROBERTO PETILLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FULGOR ESTER BARRA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FULGOR ESTER BARRA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. SALVATORE CIOCIANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ FUTURA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ FUTURA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MORELLA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀA GROTTA SOCCER): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ GROTTA SOCCER: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIANFRANCO DI MASI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ HERAJON): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ HERAJON: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. LORENZO CERRATO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ INTERCAMPANIA SARNO): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ INTERCAMPANIA SARNO: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE ALFANO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ INTERCASALI 2005): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ INTERCASALI 2005: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO DONNARUMMA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ JUVE AGEROLINA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ JUVE AGEROLINA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MICHELE NUZZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ LIBERTAS S. MARCO TROTTI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ LIBERTAS S. MARCO TROTTI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA"