• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
N. 83. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE_ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, FASCIA “A” E/O “B” 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA) A CARICO DEL SIG. MICHELE LAMBERTI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIS SIANO SOCCER 2006): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIS SIANO SOCCER 2006: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FIORENTINO CIPOLLETTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATERRANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATERRANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. UMBERTO TORIELLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MIRANDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MIRANDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO SENAPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DON BOSCO ISIDORIANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ DON BOSCO ISIDORIANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE MAIONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ COMPRENSORIO QUALIANESE, GIÀ SPORTING QUALIANO 2008): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ COMPRENSORIO QUALIANESE (GIÀ SPORTING QUALIANO 2008): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO PASTORE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETICO IRNO BARONISSI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATLETICO IRNO BARONISSI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO ALLOCCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING NOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING NOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CARFORA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIRTUS GOTI 97): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS GOTI 97: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
N. 83. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE_ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, FASCIA “A” E/O “B” 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA) A CARICO DEL SIG. MICHELE LAMBERTI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIS SIANO SOCCER 2006): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIS SIANO SOCCER 2006: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FIORENTINO CIPOLLETTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATERRANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATERRANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. UMBERTO TORIELLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MIRANDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MIRANDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO SENAPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DON BOSCO ISIDORIANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ DON BOSCO ISIDORIANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE MAIONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ COMPRENSORIO QUALIANESE, GIÀ SPORTING QUALIANO 2008): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ COMPRENSORIO QUALIANESE (GIÀ SPORTING QUALIANO 2008): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO PASTORE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETICO IRNO BARONISSI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATLETICO IRNO BARONISSI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO ALLOCCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING NOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING NOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CARFORA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIRTUS GOTI 97): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS GOTI 97: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 1° febbraio 2012, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, avv. Alfredo Sorbo, in data 23 maggio 2011, protocollo 1727, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 13 febbraio 2012 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (mediante le relative raccomandate postali notificate, a rettifica delle notifiche erroneamente inoltrate, come dalla riunione del 5 dicembre 2011), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. presidenti, di cui all’epigrafe, la sanzione dell’inibizione per giorni trenta; b) per le società, di cui all’epigrafe, l’ammenda di euro 700,00. La C.D.T., rilevato che effettivamente le nominate società non avevano preso parte, per la stagione sportiva 2009/2010, al Campionato Regionale Allievi e/o Giovanissimi; preso atto che il C.R. Campania aveva pubblicato, già sul C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467 (per il Campionato di Prima Categoria 2009/2010, al quale partecipavano, nell'anno sportivo di riferimento, le società deferite), la normativa in argomento, in essa inclusa l'obbligatorietà della relativa partecipazione; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 27 del 2 ottobre 2009, alla pagina 467, erano prescritte fino ad un massimo di euro 1.500,00, per le società di Prima Categoria; tanto premesso, questa C.D.T., preso atto di quanto fin qui riepilogato, giudica, per motivi di equità, di coerenza e di conformità anche con le specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, doversi quantificare la sanzione pecuniaria, a carico di ognuna delle società deferite, in euro 500,00. Quanto ai sigg. presidenti delle società in epigrafe, questa C.D.T., sempre nel rispetto della doverosa equità e coerenza, nonché di conformità con le specifiche determinazioni, di cui ai precedenti anni sportivi, ritiene che debba essere applicata, a carico di ognuno dei deferiti, la sanzione dell'ammonizione con diffida. P.Q.M. DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: a carico di ognuna delle società, di seguito elencate, l'ammenda di euro 500,00: Vis Siano Soccer 2006; Aterrana; Miranda; Don Bosco Isidoriana; Comprensorio Qualianese (già Sporting Qualiano 2008); Atletico Irno Baronissi; Sporting Nola, Virtus Goti 97; a carico di ognuno dei presidenti, di cui all’epigrafe, la sanzione dell’ammonizione con diffida.
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Comunicato Ufficiale n. 115 del 31 Maggio 2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
N. 83. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA (OMESSA PARTECIPAZIONE, AL CAMPIONATO REGIONALE_ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, FASCIA “A” E/O “B” 2009/2010, OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA) A CARICO DEL SIG. MICHELE LAMBERTI (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIS SIANO SOCCER 2006): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIS SIANO SOCCER 2006: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FIORENTINO CIPOLLETTA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATERRANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATERRANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. UMBERTO TORIELLO (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MIRANDA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ MIRANDA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO SENAPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ DON BOSCO ISIDORIANA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ DON BOSCO ISIDORIANA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE MAIONE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ COMPRENSORIO QUALIANESE, GIÀ SPORTING QUALIANO 2008): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ COMPRENSORIO QUALIANESE (GIÀ SPORTING QUALIANO 2008): ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MARIO PASTORE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ATLETICO IRNO BARONISSI): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ ATLETICO IRNO BARONISSI: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. FRANCESCO ALLOCCA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTING NOLA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ SPORTING NOLA: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE CARFORA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ VIRTUS GOTI 97): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ VIRTUS GOTI 97: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA"