COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°47 del 30/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 132 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAVIGNANESE CALCIO Avverso squalifica per 8 giornate calc. LAPADULA SAVERIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 del 16.5.2012 gara REAL CASTELLARANO – SAVIGNANESE del 13.5.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°47 del 30/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
132 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAVIGNANESE CALCIO
Avverso squalifica per 8 giornate calc. LAPADULA SAVERIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 45 del 16.5.2012
gara REAL CASTELLARANO – SAVIGNANESE del 13.5.2012
L’A.S.D. SAVIGNANESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc.
LAPADULA, dopo la espulsione per aver protestato, forse con eccessiva irruenza, si avvicinava all’arbitro per chiedere
spiegazioni e, per attirarne l’attenzione, appoggiava una mano sul braccio dello stesso, senza utilizzare aggressività né,
tanto meno, violenza, reiterando le proteste, senza espressioni ingiuriose o minacciose. Veniva allontanato dai propri
compagni e,cercava ancora di chiede spiegazioni, appoggiando nuovamente la mano sul braccio dell’arbitro. Anche in
questa occasione si limitava a protestare, senza rivolgere espressioni irriguardose. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che l’A.S.D. SAVIGNANESE CALCIO , che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata
invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito
che il calc. LAPADULA, espulso per avergli rivolto frasi gravemente protestatarie ed irriguardose, al momento della
comunicazione del provvedimento, lo tirava per un braccio e gli rivolgeva offese. Interveniva il capitano che cercava di
allontanarlo, senza riuscirci, ed il calc. LAPADULA prendeva ancora l’arbitro per un braccio e reiterava le offese,
aggiungendo minacce di gravi atti personali, venendo poi allontanato a fatica da diversi suoi compagni, abbandonando il
campo molto lentamente,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 8 giornate del calc. LAPADULA SAVERIO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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