COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°47 del 30/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 134 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN CLEMENTE Avverso squalifica per 1 giornata calc. TAMAGNINI MIRKO e TORDI FABRIZIO, per 4 + 4 giornate calc. NATALI EROS e ammenda € 500 per comportamento tesserati delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 41 del 10.5.2012 gara SAN CLEMENTE – DELFINI del 6.5.2012
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° N°47 del 30/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
134 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. SAN CLEMENTE
Avverso squalifica per 1 giornata calc. TAMAGNINI MIRKO e TORDI FABRIZIO, per 4 + 4 giornate
calc. NATALI EROS e ammenda € 500 per comportamento tesserati
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 41 del 10.5.2012
gara SAN CLEMENTE – DELFINI del 6.5.2012
L’A.S.D. SAN CLEMENTE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) le
rimostranze effettuate nei confronti dell’arbitro dai calc. TAMAGNINI e TORDI sono sempre state pacate, civili e mai
offensive; 2) il calc. NATALI non strattonava l’avversario ma lo invitava a riportare all’arbitro il fatto reale e non l’abbaglio
preso dal giudice di gara nel concedere il calcio di rigore; 3) contesta l’interpretazione data agli accadimenti di fine gara,
poiché, a parte un piccolo parapiglia iniziale, non giustificabile ma comprensibile per gli sfottò ricevuti, le due squadre sono
rientrate immediatamente nei loro spogliatoi. L’intervento delle forze dell’ordine è risultato alquanto immotivato, tant’è che i
Carabinieri appena arrivati, se ne sono andati rilevando una situazione assolutamente normale e tranquilla. Chiede una
riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso relativa alle squalifiche dei calc. TAMAGNINI e TORDI non può essere
presa in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che,
conseguentemente, viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc. NATALI, capitano dell’ A.S.D.
San Clemente, dopo l’assegnazione di un calcio di rigore e favore della squadra avversaria, strattonava con forza, un
calciatore avversario, quasi sfilandogli la maglietta e dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, applaudiva
ironicamente l’arbitro e lanciava verso lo stesso la fascia di capitano. Inoltre, a fine gara, colpiva con uno schiaffo ed un
calcio alla schiena un giocatore avversario che aveva, con le dita, messo in evidenza il risultato di 2 a 1 in favore della
S.S.D. Delfini. Intervenivano cosi 3 o 4 giocatori di detta compagine che, con altrettanti avversari si scambiavano offese e
colpi. Si interponevano, tempestivamente, i dirigenti di entrambe le squadre che si prodigavano attivamente per riportare
l’ordine, ciò che avveniva nel giro di non più di 30 secondi;
- tenuto conto di quanto dichiarato in questa sede dall’arbitro, con particolare riferimento al
comportamento dei dirigenti dell’A.S.D. San Clemente,
d e l i b e r a
- di ridurre a € 100 l’ammenda a carico dell’A.S.D. SAN CLEMENTE, fermi restando gli altri
provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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