COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 29/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIERLUIGI MULATTIERI TESSERATO CON LA S.S. SANTOPADRE, DEL SIG ANTONIO GRIMALDI, PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ E DELLE SOCIETA’ S.S.D. SANTOPADRE E PRO CALCIO SAN GIORGIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 29/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIERLUIGI MULATTIERI TESSERATO CON LA S.S. SANTOPADRE, DEL SIG ANTONIO GRIMALDI, PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ E DELLE SOCIETA’ S.S.D. SANTOPADRE E PRO CALCIO SAN GIORGIO Con atto del 10-5-2012 la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare territoriale il Sig. Pieruigi Mulattieri per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e dell’art. 10 comma 2 del CGS, in relazione all’articolo 21 comma 4 delle NOIF, il Sig. Antonio Grimaldi, Presidente della società S.S.D. Santopadre, per violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS in relazione all’articolo 10 comma 2 del CGS, la società S.S.D. Santopadre a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 commi 1 e 2 del CGS, per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente e dei tesserati, e la società Pro Calcio San Giorgio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del CGS, per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato. A sostegno rilevava che con decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. 185/LND del 28-3-2012, confermata dalla Commissione Disciplinare territoriale con decisione pubblicata sul C.U. 191/LND del 2-4-2012, veniva accertata l’irregolarità del tesseramento del calciatore Mulattieri a favore della società S. S.D. Santopadre per violazione dell’articolo 21 comma 4 delle NOIF. In particolare veniva accertato che il Mulattieri risultava inserito, quale dirigente, nel foglio di censimento della società Pro Calcio San Giorgio, per la stagione sportiva 2011-2012, salvo tesserarsi successivamente, con decorrenza 17-12-2011 con la società Santopadre, contravvenendo quindi l’articolo 21 comma 4 delle NOIF che vieta ai dirigenti di società di tesserarsi quali calciatori in altre società che svolgano attività nella stessa Lega od, esclusivamente, nel Settore Giovanile e Scolastico. Il calciatore aveva quindi partecipato, in posizione irregolare alla gara Santopadre – Vis Aranova Strangolagalli del 26-2-2012, valida per il campionato regionale di 1^ categoria girone H. La distinta di gara era stata sottoscritta, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale dal Presidente della società, Antonio Grimaldi, che aveva quindi attestato falsamente che il calciatore in questione si trovava in regolare posizione di tesseramento. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava ai deferiti termine per il deposito di memorie difensive. Faceva pervenire memoria difensiva la società Santopadre con la quale ribadiva l’assoluta buona fede del la società, impossibilita a controllare la posizione di tesseramento, quale dirigente, del Mulattieri, non essendo disponibile alcun elenco generale, né cartaceo né meccanografico, dei dirigenti di società. Rilevava altresì come la società avesse già subito un gravissimo danno dall’impossibilità di procedere alla regolarizzazione del tesseramento del Mulattieri, essendone scaduti i relativi termini prima della contestazione dell’irregolarità del tesseramento, ed avendo già perduto la Coppa Lazio a seguito dell’utilizzo del calciatore in posizione considerata irregolare. Comparivano nella riunione il Sig. Grimaldi, in proprio e nella qualità di Presidente della società Santopadre, mentre nessuna compariva per la società San Giorgio e per il Mulattieri. Preliminarmente, su istanza dei deferiti, si raggiungeva l’accordo, ex articolo 23 CGS per l’applicazione della sanzione di € 1.000,00 di ammenda per la società Santopadre (sanzione base 1 punto di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda, diminuita ex art. 23 CGS ad € 1.000,00 di ammenda) e per il Presidente Grimaldi due mesi e venti giorni di inibizione (sanzione base quattro mesi di inibizione). La Procura concludeva poi per l’affermazione di responsabilità degli altri deferiti e richiedeva per il Mulattieri mesi 5 di squalifica e per la Pro Calcio San Giorgio € 300,00 di ammenda. Rileva la Commissione Disciplinare come la sanzione concordata per la società non sia stata calcolata conformemente al disposto dell’articolo 23 CGS. Infatti la sanzione richiesta, un punto di penalizzazione ed € 1.000,00 di ammenda, non poteva essere ridotta ad € 1.000,00 di ammenda, in quanto la norma prevede quale beneficio premiale per il rito prescelto, la riduzione di un terzo della sanzione concordata ed il regolamento vigente non prevede la conversione della penalizzazione in classifica in sanzione pecuniaria e, conseguentemente, non consente di tramutare sanzioni di specie diversa. L’istanza di applicazione della sanzione concordata a carico della società va quindi respinta. Va aggiunto, ad abundantiam, che, in ogni caso, la sanzione finale non sarebbe stata congrua, per difetto, rispetto alla violazione, poiché tale violazione, almeno quando la gara abbia conseguito un risultato utile per la squadra responsabile, viene sempre punita con l’irrogazione di una penalizzazione in classifica. Inoltre, l’applicazione di una sanzione concordata, non ha portato, nella specie, alcun sostanziale beneficio alla speditezza della procedura ed alla certezza della responsabilità, in quanto la posizione del Mulattieri è già risultata acclarata, con sentenza ormai inappellabile, in diverso procedimento. E’ invece congrua la sanzione concordata per il Presidente della società Santopadre Antonio Grimaldi, e la Commissione emette ordinanza in conformità. Nel merito la responsabilità della società Santopadre appare documentalmente provata. Come già detto la posizione del calciatore Mulattieri è stata dichiarata irregolare con decisione della medesima Commissione, divenuta inappellabile, ed alle cui motivazioni non può che farsi riferimento. Il calciatore in questione, nel momento in cui è stato inoltrato il tesseramento, risultava ancora tesserato, quale dirigente con la società Pro Calcio San Giorgio, e quindi non poteva contrarre il tesseramento come calciatore con altra società della Lega Dilettanti. La sanzione concordata di un punto di penalizzazione ed euro mille di ammenda, appare appena eccessiva, rispetto a fatti della stessa specie, e viene quindi fissata come da dispositivo. Le sanzioni richieste per gli altri deferiti, che non hanno fatto pervenire giustificazioni, appaiono congrue per il Mulattieri, ed eccessive per la società Pro Calcio San Giorgio, che deve rispondere solo di responsabilità oggettiva, non avendo minimamente concorso alle attività di tesseramento del calciatore. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di applicare con ordinanza non impugnabile al Presidente della società Santopadre, Antonio Grimaldi, la sanzione concordata, ai sensi dell’articolo 23 CGS, di mesi due e giorni venti di inibizione. Di ritenere tutti gli altri deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di irrogare le seguenti sanzioni. S.S.D. Santopadre 1 punto di penalizzazione ed ammenda di € 700,00 MULATTIERI Pierluigi mesi cinque di squalifica A.S.D. PRO CALCIO SAN GIORGIO ammenda di € 100,00 Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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