COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 29/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. STAGNI DI OSTIA AVVERSO LE SQUALIFICHE PER SEI E CINQUE GARE, RISPETTIVAMENTE DEI CALCIATORI BRUGNETTI FABRIZIO , CERETTO MARCO E PENSABENE MIRKO, E DEL DIRIGENTE SIG. PERSI DANIELE FINO AL 25.05.2012; NONCHE’ DELL’AMMENDA DI EURO 150,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA’, COME AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.88 DEL 10.05.2012 (GARA : ASD STAGNI DI OSTIA-VITINIA CALCIO, DEL 06.05.2012) CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 29/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. STAGNI DI OSTIA AVVERSO LE SQUALIFICHE PER SEI E CINQUE GARE, RISPETTIVAMENTE DEI CALCIATORI BRUGNETTI FABRIZIO , CERETTO MARCO E PENSABENE MIRKO, E DEL DIRIGENTE SIG. PERSI DANIELE FINO AL 25.05.2012; NONCHE' DELL'AMMENDA DI EURO 150,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA', COME AL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.88 DEL 10.05.2012 (GARA : ASD STAGNI DI OSTIA-VITINIA CALCIO, DEL 06.05.2012) CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ) La Commissione Disciplinare Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata come da richiesta , la Società interessata, premesso: In via preliminare è da stralciare dal presente giudizio la posizione relativa all'impugnata squalifica del dirigente Sig. Persi Daniele , essendo la stessa non assoggettabile a gravame, ai sensi dell'art. 45 comma3 sub b) del c.g..s. Riguardo al resto della domanda osserva; quanto al giocatore: Brugnetti Fabrizio; questi veniva espulso perché spingeva con il petto l'arbitro facendolo indietreggiare e nel contempo gli rivolgeva espressioni offensive . A fine gara reiterava il suo comportamento con ulteriori insulti pure nei confronti del Commissario di campo . A Ceretto Marco e Pensabene Mirko , gli stessi a fine gara fuori dal terreno di gioco, rivolgevano ripetute espressioni offensive, all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, in particolare ai calciatori di colore, per motivi di razza. Inoltre al termine della partita , alcuni tesserati non identificati , mostravano un comportamento minaccioso nei confronti dei calciatori della squadra avversaria; uno di questi da una finestra del proprio spogliatoio, lanciava una bottiglia di plastica vuota, colpendo al petto l'assistente di parte del Vitinia Calcio, senza alcuna conseguenza. La ricorrente nel suo atto introduttivo e in sede di sua audizione , con una versione edulcorata dei fatti, escludeva che alcuno dei suoi giocatori avesse pronunciato espressioni offensive anche a carattere razziale nei confronti dei calciatori avversari, essendo invece intercorso, a proprio dire, soltanto un linguaggio tipico di una vivace partita. Pertanto chiedeva l'annullamento delle sanzioni comminate e in subordine un loro riduzione. Il ricorso non è degno di accoglimernto, non sussistendo negli atti ufficiali di gara, pur minimo riscontro su quanto opposto dalla società istante riguardo ai suoi addebiti e considerato che il referto ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. del c.g.s. assurge a fonte privilegiata di prova sul comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle competizioni; Atteso che il rapporto del Commissario di campo, riporta quanto verificatosi incresciosamente in relazione alla gara di cui trattasi, anche contro lo stesso Organo federale ad opera dei giocatori della ASD Stagni di Ostia, che peraltro previamente al loro agire si toglievano le maglie, anche se alcuni di essi venivano riconosciuti dalla stesso Commissario, per il numero posto sui loro pantaloncini, Valutato che la Società Stagni di Ostia deve rispondere per responsabilità oggettiva per il comportamento minaccioso dei suoi tesserati non identificati, messo in essere nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, e che appaiono pure eque e ben commisurate all'entità dei fatti le squalifiche inflitte come le altre sanzioni comminate. DELIBERA Di confermare tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, nei confronti, sia dei giocatori indicati in epigrafe, che della Società ASD Stagni di Ostia in merito all'ammenda. La tassa reclamo versata va incamerata.
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