COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 29/05/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DEL CALCIATORE TRUFAS TEODOR (PRO CALCIO ITRI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 7 GARE COMPLESSIVE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON CUI C.U. N. 70 DEL 17.5.2012 (Gara: PRO CALCIO ITRI – CAJETA del 13.5.2012 – Campionato III Categoria Latina)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 29/05/2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DEL CALCIATORE TRUFAS TEODOR (PRO CALCIO ITRI) AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 7 GARE COMPLESSIVE ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON CUI C.U. N. 70 DEL
17.5.2012
(Gara: PRO CALCIO ITRI – CAJETA del 13.5.2012 – Campionato III Categoria Latina)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato, osserva:
in via preliminare vanno riunite, per connessione le due separate sanzioni comminate allo stesso,
giocatore, in merito alla stessa gara.
Per quanto concerne i motivi del reclamo, si ritendono parzialmente assumibili le considerazioni
svolte dal ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione.
Ed infatti, censurato il comportamento del giocatore, espulso per aver aggredito un avversario
ponendosi le mani sul volto, deve invece ricondursi soltanto ad un atteggiamento di protesta,
espresso con un gesto invasivo, la condotta offensiva posta in essere, al termine dell’incontro, nei
confronti del Direttore di gara.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore TRUFAS
TEODOR da 7 a 5 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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