COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 31/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD HF CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 13-05-2012 tra Di Lipomo / ASD HF Calcio C.U. n. 43 della delegazione di Como datato 17-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 31/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD HF CALCIO Camp. 3° Categoria Gir. A Gara del 13-05-2012 tra Di Lipomo / ASD HF Calcio C.U. n. 43 della delegazione di Como datato 17-05-2012 La società la ASD HF CALCIO ha proposto reclamo avverso le seguenti decisioni: squalifica al calciatore TROMBETTA Edoardo per 5 gare. La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto, rilevato che lo stesso è stato proposto nei termini di cui alla delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 110/a della F.I.G.C. Trascritto sul C.U. n.38 datato 9-02-2012 del Comitato Regionale Lombardia, osserva : dal rapporto arbitrale emerge che il calciatore TROMBETTA Edoardo dopo essere stato espulso dal terreno di gara per aver offeso l'arbitro, si è avvicinato allo stesso e lo ha urtato sul braccio con una manata, nel contempo lo ha insultato. Considerato il comportamento tenuto dal calciatore e descritto nel rapporto arbitrale chiaramente devono essere disattese le deduzioni svolte dalla ASD HF CALCIO in quanto non trovano alcun conforto nel rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova. La gravità del suddetto comportamento, alla luce degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione, giustifica la squalifica comminata al calciatore dal Giudice Sportivo che merita pertanto di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Disciplinare RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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