COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 26/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POLISPORTIVA CASTIGNANO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTIGNANO/CARASSAI DEL 19.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 174 del 22.5.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 177 del 26/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO POLISPORTIVA CASTIGNANO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTIGNANO/CARASSAI DEL 19.5.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 174 del 22.5.2012)
Il 19 maggio 2012 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Seconda Categoria, Castignano/Carassai, gara che si concludeva con il risultato di 1 a 2.
La Polisportiva Castignano inoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale e, sull’assunto che l’incontro non si era svolto regolarmente a causa del comportamento della squadra avversaria che aveva indicato nella distinta di gara con il nr. 9 ed il nr. 13 la medesima persona, rendendone così impossibile l’identificazione, indispensabile per ogni ulteriore accertamento, ne chiedeva l’aggiudicazione a proprio favore ovvero, in subordine, la ripetizione.
L’adito Giudice Sportivo, alla luce delle dichiarazioni rese al riguardo dal direttore di gara nel supplemento di referto, considerata ininfluente sulla regolarità di svolgimento della gara la pur ritenuta sussistente irregolarità denunciata dalla Polisportiva Castignano, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo.
Avverso la predetta delibera la Polisportiva Castignano ha inoltrato rituale reclamo, deducendone, quali motivi d’appello, la carenza e l’illogicità della motivazione e chiedendo, pertanto, anche avanti questa Commissione, l’aggiudicazione della gara de quo a proprio favore ovvero, in subordine, la ripetizione della stessa.
Infatti, a dire della reclamante, le sarebbe stato precluso di poter verificare l’identità del calciatore Francucci Gino non essendo stato questi indicato nella distinta di gara ed identificato, per sua stessa ammissione, dal solo arbitro, ma senza riscontri nella lista stessa, con evidente impossibilità di collegare al calciatore il proprio numero di maglia, avendone sia l’arbitro sia l’assistente omesso la verifica dell’esatta corrispondenza, non avendo infatti essi provveduto a correggere detto errore.
Sentiti a chiarimenti, gli ufficiali di gara hanno precisato di aver eseguito regolarmente l’appello effettuando il riconoscimento dei calciatori mediante confronto con i documenti, prima dell’inizio della gara, ma senza rilevare l’errata indicazione riportata nella distinta del Carassai.
L’arbitro ha poi riconosciuto, nell’espletata ricognizione personale, il calciatore Francucci Gino che indossava la maglia numero nove e sostituito, nel corso della gara, dal numero tredici.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro, il suo assistente e la reclamante, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada, pertanto, disatteso in mancanza di elementi probatori idonei a contestare la decisione impugnata.
Ed invero, è certamente provato che nell’incontro in esame, per il Carassai, sono scesi in campo i calciatori indicati nella relativa lista di gara, oltre al calciatore Francucci Gino, ivi non indicato.
Tutti, compreso il Francucci Gino, sono stati, prima della gara, identificati dall’arbitro.
In applicazione del 7° comma dell’art. 17 del Cgs a norma del quale “Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF - identificazione dei calciatori - sia accertata in sede di giudizio”, facendo altresì salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, in questa sede veniva esperita la ricognizione personale e l’arbitro riconosceva nel Francucci Gino il calciatore che, non indicato nella lista di gara, aveva effettivamente partecipato all’incontro de quo.
Pertanto la fattispecie in esame, in relazione alla concreta dinamica dei fatti, non si configura quale violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 17, comma 4, del Cgs in quanto il calciatore in questione, pur non iscritto regolarmente nella distinta di gara, è stato preventivamente identificato dall’arbitro e, quindi, aveva diritto a partecipare all’incontro.
Deve ritenersi che l’episodio in esame, in realtà, sia configurabile alla stregua di un inadempimento formale, sanzionabile unicamente ai sensi dell’art.17, comma 6, lett. c) del Cgs, ma che, di per sé, è comunque inidoneo a mettere in discussione la regolarità della gara.
La decisione impugnata deve, pertanto, ritenersi immune da vizi anche laddove si prospetta l’illogicità della motivazione tra qualificazione del fatto quale inadempimento formale e sua sanzionabilità ex art. 17, comma 6, lett. c) del Cgs e mero rigetto del reclamo senza l’irrogazione di sanzioni per la società avversaria ed i suoi tesserati.
Pertanto, a tal fine, si impone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per le valutazioni e le iniziative di competenza.
P.Q.M.
la Commissione respinge il reclamo come innanzi proposto dalla Polisportiva Castignano A.S.D. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Ordina la trasmissione degli atti, a cura Segreteria del Comitato Regionale Marche, al Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche per quanto di competenza.
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