COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 31/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO ANIELLO SEGUITO GARA CIABBINO/VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO DEL 31.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 171 del 16.5.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 31/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2014 INFLITTA AL CALCIATORE RUSSO ANIELLO SEGUITO GARA CIABBINO/VIGOR SANT’ELPIDIO CALCIO DEL 31.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 171 del 16.5.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, ritenuta non attendibile la comunicazione della reclamante, alla luce della precedente, in ordine all’individuazione dell’effettivo autore dell’atto di violenza subito dall’arbitro, confermava la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2014 inflitta al capitano RUSSO ANIELLO in applicazione dell’art. 3, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, dando incarico altresì alla Procura Federale della F.I.G.C. di svolgere ogni opportuna indagine per l’individuazione del reale responsabile. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento e/o la revoca della sanzione inflitta al proprio capitano, con ogni eventuale, consequenziale, provvedimento di rito nei confronti dell’effettivo responsabile, Fabi Fabio, siccome individuato - a seguito di una più approfondita indagine e della dichiarazione sottoscritta dallo stesso responsabile - dalla società e comunicato al Giudice Sportivo, rendendo, con ciò, superflua la disposta trasmissione degli atti alla Procura Federale. In subordine, la stessa reclamante chiedeva, comunque, una congrua riduzione della squalifica inflitta al proprio capitano. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenute le argomentazioni della reclamante, in particolare l’allegata dichiarazione sottoscritta dal calciatore Fabi Fabio, non idonee, allo stato degli atti, alla certa individuazione dell’autore dell’atto di violenza nei confronti dell’ufficiale di gara per il quale Russo Aniello, in quanto capitano, è stato sanzionato; • ritenuto pertanto di doversi allineare alle valutazioni ed alle determinazioni del primo Giudice, che appaiono condivisibili ed alle quali ci si riporta integralmente e non suscettibili di modifica nel senso auspicato dalla società reclamante, anche per quanto attiene l’entità della sanzione applicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del Cgs, al capitano Russo Aniello; • ritenuto di dover inviare - ad integrazione della trasmissione degli atti già disposta dal primo Giudice, alla luce di quanto qui emerso - gli atti di questo grado di giudizio alla Procura Federale della FIGC. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Vigor Sant’Elpidio Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Dispone l’invio degli atti del presente giudizio alla Procura Federale della F.I.G.C. dandone mandato alla Segreteria del Comitato Regionale Marche.
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