COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 31 Maggio 2012 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SAMPIETRESE – CERRESE DEL 27 MAGGIO 2012
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 117 del 31 Maggio 2012
Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA SAMPIETRESE – CERRESE DEL 27 MAGGIO 2012
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il referto arbitrale ed i relativi supplementi a firma dell’arbitro e dei due assistenti federali, rileva
che al 22’ del secondo tempo veniva espulso il calciatore NARDOIANNI Valentino (Sampietrese)
per espressione blasfema. Di conseguenza si formava un capannello di calciatori della società
Sampietrese che accerchiavano l’arbitro e protestavano vivacemente: tra questi l’arbitro
riconosceva distintamente SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe (capitano, Sampietrese), D’AGOSTINO Luca
(Sampietrese) e SPIRIDIGLIOZZI Saverio (Sampietrese). In particolare quest’ultimo rivolgeva
all’arbitro frasi irriguardose e minacciose e successivamente si allontanava. L’arbitro comunicava al
capitano che non appena lo SPIRIDIGLIOZZI Saverio si sarebbe calmato nelle proteste, lo avrebbe
espulso. Alla notifica del provvedimento disciplinare, lo SPIRIDIGLIOZZI Saverio trovandosi ad una
distanza di circa trenta metri iniziava a correre con fare minaccioso verso l’arbitro; raggiuntolo
iniziava a sferrare con violenza, rabbia e forza schiaffi, pugni e calci colpendolo in diverse parti del
corpo; in particolare l’arbitro veniva colpito con feroce violenza in volto, all’altezza dell’occhio destro
e cadeva a terra. A questo punto lo SPIRIDIGLIOZZI Saverio continuava a colpirlo con altri calci,
uno dei quali lo prendeva alla caviglia sinistra. Solo in questo frangente i compagni di squadra
riuscivano, con molta fatica, a fermarlo e ad allontanarlo dall’arbitro, il quale a sua volta riusciva
lentamente a rialzarsi. Veniva quindi avvicinato dal capitano SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe che,
anziché preoccuparsi della sua incolumità, gli rivolgeva offese. Lo stesso veniva fermato dai
Carabinieri presenti che gli intimavano di calmarsi. L’arbitro, constatato di non essere più nelle
condizioni psico-fisiche per continuare a dirigere la gara, in quanto accusava forti giramenti di testa,
rossore e dolore in volto e forte dolore alla caviglia colpita gonfiatasi immediatamente. Decideva
quindi di rientrare negli spogliatoi insieme con i suoi assistenti prontamente accorsi, scortato dai
Carabinieri; in questo frangente veniva avvicinato dal calciatore D’AGOSTINO Luca (Sampietrese) il
quale gli rivolgeva frase irriguardosa. Decideva quindi di non notificare il provvedimento disciplinare
di espulsione a carico dei calciatori SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe e D’AGOSTINO Luca in quanto
temeva ancora per la propria incolumità e per quella dei colleghi. Dopo aver abbandonato l’impianto
di gioco, scortato dai Carabinieri fino all’uscita del paese, l’arbitro si recava presso il Pronto
Soccorso di Isernia dove gli veniva riscontrato un “trauma contusivo odx con piccola ecchimosi
periorbitaria. Trauma contusivo-distorsivo caviglia sx.”, con prognosi di sette giorni. Usciva
dall’Ospedale con un’evidente fasciatura alla caviglia sinistra che non gli permetteva nemmeno di
calzare la scarpa e riusciva a tornare in sede solo grazie alla presenza di un assistente che lo
sostituiva alla guida.
Il rapporto di gara ed i relativi supplementi rivestono carattere privilegiato in questo grado di
giudizio. Nel caso di specie, inoltre, questi documenti sono stati redatti in modo assolutamente
chiaro e preciso, con dovizia di particolari, come raramente accade, fornendo a questo GST preziosi
elementi di giudizio. Dagli atti ufficiali emerge chiaramente come l’arbitro abbia subito una furente
aggressione da parte del calciatore SPIRIDIGLIOZZI Saverio, gesto sicuramente da censurare e da
condannare fermamente con il massimo edittale previsto per questi casi. Emerge anche che la
società ospitante non ha protetto sufficientemente l’arbitro; il capitano SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe,
anziché salvaguardarne l’incolumità, gli ha rivolto offese, né tantomeno il dirigente accompagnatore,
RICCIO GAETANO, sio è prodigato nel difendere l’incolumità dell’arbitro. E’ bene ricordare che l’art.
65 NOIF pone a carico delle società ospitanti la responsabilità della incolumità degli ufficiali di gara;
tale compito deve essere affidato o ad un dirigente a ciò incaricato o, in assenza, al dirigente
accompagnatore ufficiale e al capitano. Tutto ciò premesso
Di Sano Quirino (Comprensorio C. Vair.) Iannitelli Francesco (Comprensorio C. Vair.)
Marra Saverio (Comprensorio C. Vair.) Santonastaso Clemente (Comprensorio C. Vair.)
Ambrosino Paolo (Macchia Valfortore) Gallucci Felice (Macchia Valfortore)
D E C I D E
1. di infliggere alla società Sampietrese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe
con il punteggio di 0-3;
2. di comminare alla società Sampietrese l’ammenda di euro 250,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore RICCIO Graziano (Sampietrese) fino al 30 giugno
2012;
4. di squalificare il calciatore SPIRIDIGLIOZZI Saverio (Sampietrese) per cinque anni e cioè
fino a tutto il 31 maggio 2017;
5. di disporre, ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS, la preclusione definitiva del calciatore
SPIRIDIGLIOZZI Saverio (Sampietrese) alla permanenza in qualsiasi rango o categoria
della FIGC, valutando il comportamento commesso dallo stesso di particolare gravità;
6. di squalificare SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe per quattro gare (sanzione aggravata perché
capitano);
7. di squalificare D’AGOSTINO Luca (Sampietrese) per una gara effettiva.
Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di
tesserati, per quanto in atti.