COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 31 Maggio 2012 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SAMPIETRESE – CERRESE DEL 27 MAGGIO 2012

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 117 del 31 Maggio 2012 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SAMPIETRESE – CERRESE DEL 27 MAGGIO 2012 Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale ed i relativi supplementi a firma dell’arbitro e dei due assistenti federali, rileva che al 22’ del secondo tempo veniva espulso il calciatore NARDOIANNI Valentino (Sampietrese) per espressione blasfema. Di conseguenza si formava un capannello di calciatori della società Sampietrese che accerchiavano l’arbitro e protestavano vivacemente: tra questi l’arbitro riconosceva distintamente SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe (capitano, Sampietrese), D’AGOSTINO Luca (Sampietrese) e SPIRIDIGLIOZZI Saverio (Sampietrese). In particolare quest’ultimo rivolgeva all’arbitro frasi irriguardose e minacciose e successivamente si allontanava. L’arbitro comunicava al capitano che non appena lo SPIRIDIGLIOZZI Saverio si sarebbe calmato nelle proteste, lo avrebbe espulso. Alla notifica del provvedimento disciplinare, lo SPIRIDIGLIOZZI Saverio trovandosi ad una distanza di circa trenta metri iniziava a correre con fare minaccioso verso l’arbitro; raggiuntolo iniziava a sferrare con violenza, rabbia e forza schiaffi, pugni e calci colpendolo in diverse parti del corpo; in particolare l’arbitro veniva colpito con feroce violenza in volto, all’altezza dell’occhio destro e cadeva a terra. A questo punto lo SPIRIDIGLIOZZI Saverio continuava a colpirlo con altri calci, uno dei quali lo prendeva alla caviglia sinistra. Solo in questo frangente i compagni di squadra riuscivano, con molta fatica, a fermarlo e ad allontanarlo dall’arbitro, il quale a sua volta riusciva lentamente a rialzarsi. Veniva quindi avvicinato dal capitano SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe che, anziché preoccuparsi della sua incolumità, gli rivolgeva offese. Lo stesso veniva fermato dai Carabinieri presenti che gli intimavano di calmarsi. L’arbitro, constatato di non essere più nelle condizioni psico-fisiche per continuare a dirigere la gara, in quanto accusava forti giramenti di testa, rossore e dolore in volto e forte dolore alla caviglia colpita gonfiatasi immediatamente. Decideva quindi di rientrare negli spogliatoi insieme con i suoi assistenti prontamente accorsi, scortato dai Carabinieri; in questo frangente veniva avvicinato dal calciatore D’AGOSTINO Luca (Sampietrese) il quale gli rivolgeva frase irriguardosa. Decideva quindi di non notificare il provvedimento disciplinare di espulsione a carico dei calciatori SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe e D’AGOSTINO Luca in quanto temeva ancora per la propria incolumità e per quella dei colleghi. Dopo aver abbandonato l’impianto di gioco, scortato dai Carabinieri fino all’uscita del paese, l’arbitro si recava presso il Pronto Soccorso di Isernia dove gli veniva riscontrato un “trauma contusivo odx con piccola ecchimosi periorbitaria. Trauma contusivo-distorsivo caviglia sx.”, con prognosi di sette giorni. Usciva dall’Ospedale con un’evidente fasciatura alla caviglia sinistra che non gli permetteva nemmeno di calzare la scarpa e riusciva a tornare in sede solo grazie alla presenza di un assistente che lo sostituiva alla guida. Il rapporto di gara ed i relativi supplementi rivestono carattere privilegiato in questo grado di giudizio. Nel caso di specie, inoltre, questi documenti sono stati redatti in modo assolutamente chiaro e preciso, con dovizia di particolari, come raramente accade, fornendo a questo GST preziosi elementi di giudizio. Dagli atti ufficiali emerge chiaramente come l’arbitro abbia subito una furente aggressione da parte del calciatore SPIRIDIGLIOZZI Saverio, gesto sicuramente da censurare e da condannare fermamente con il massimo edittale previsto per questi casi. Emerge anche che la società ospitante non ha protetto sufficientemente l’arbitro; il capitano SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe, anziché salvaguardarne l’incolumità, gli ha rivolto offese, né tantomeno il dirigente accompagnatore, RICCIO GAETANO, sio è prodigato nel difendere l’incolumità dell’arbitro. E’ bene ricordare che l’art. 65 NOIF pone a carico delle società ospitanti la responsabilità della incolumità degli ufficiali di gara; tale compito deve essere affidato o ad un dirigente a ciò incaricato o, in assenza, al dirigente accompagnatore ufficiale e al capitano. Tutto ciò premesso Di Sano Quirino (Comprensorio C. Vair.) Iannitelli Francesco (Comprensorio C. Vair.) Marra Saverio (Comprensorio C. Vair.) Santonastaso Clemente (Comprensorio C. Vair.) Ambrosino Paolo (Macchia Valfortore) Gallucci Felice (Macchia Valfortore) D E C I D E 1. di infliggere alla società Sampietrese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 2. di comminare alla società Sampietrese l’ammenda di euro 250,00; 3. di inibire il dirigente accompagnatore RICCIO Graziano (Sampietrese) fino al 30 giugno 2012; 4. di squalificare il calciatore SPIRIDIGLIOZZI Saverio (Sampietrese) per cinque anni e cioè fino a tutto il 31 maggio 2017; 5. di disporre, ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS, la preclusione definitiva del calciatore SPIRIDIGLIOZZI Saverio (Sampietrese) alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, valutando il comportamento commesso dallo stesso di particolare gravità; 6. di squalificare SPIRIDIGLIOZZI Giuseppe per quattro gare (sanzione aggravata perché capitano); 7. di squalificare D’AGOSTINO Luca (Sampietrese) per una gara effettiva. Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati, per quanto in atti.
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