COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/ 5/2012 CIRIE ORBASSANO – SAVIGLIANESE CALCIO 1919

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/ 5/2012 CIRIE ORBASSANO - SAVIGLIANESE CALCIO 1919 La società USD SAVIGLIANESE CALCIO con raccomandata anticipata a mezzo telefax in data 29/05/2012 alle ore 11.57, quindi nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva deliberata dal Presidente Federale con il C.U. nº110/A della F.I.G.C. del 06/02/2012, ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. Preliminarmente occorre rilevare che la reclamante ha omesso di allegare l'attestazione comprovante il contestuale invio di copia dell'atto alla controparte come espressamente richiesto dalla delibera summenzionata. Tale mancanza rende il reclamo inammissibile ma questo Giudice, ai fini di una maggiore completezza di informazione, ha deciso di provvedere ugualmente all'esame del merito. La società SAVIGLIANESE CALCIO fonda il suo reclamo sulla " presunta irregolarità " di tesseramento dei giocatori presenti nella distinta della società CIRIE' ORBASSANO, in modo generico senza indicazione specifica di quelli eventualmente irregolari. Nonostante ciò si è provveduto ugualmente al controllo presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale di tutti i nominativi dei giocatori elencati sulla distinta della Società CIRIE' ORBASSANO. All'esito di tale verifica si è potuto accertare che tutti i giocatori risultano in ordine con il tesseramento a favore della società CIRIE' ORBASSANO e quindi con pieno titolo a partecipare alla gara oggetto del reclamo. Atteso quanto dettagliatamente esposto in premessa SI DELIBERA: - di rigettare il reclamo proposto dalla società SAVIGLIANESE CALCIO in quanto INAMMISSIBILE ed altresì manifestamente privo di fondamento. - di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e cioè: CIRIE' ORBASSANO - SAVIGLIANESE CALCIO 3-2 - di disporre a carico della società SAVIGLIANESE CALCIO l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata.- di riportare negli appositi paragrafi i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.
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