COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/ 5/2012 CIRIE ORBASSANO – SAVIGLIANESE CALCIO 1919
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012
DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 27/ 5/2012 CIRIE ORBASSANO - SAVIGLIANESE CALCIO 1919
La società USD SAVIGLIANESE CALCIO con raccomandata anticipata a mezzo telefax in data 29/05/2012
alle ore 11.57, quindi nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia
Sportiva deliberata dal Presidente Federale con il C.U. nº110/A della F.I.G.C. del 06/02/2012, ha proposto
reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe.
Preliminarmente occorre rilevare che la reclamante ha omesso di allegare l'attestazione comprovante il
contestuale invio di copia dell'atto alla controparte come espressamente richiesto dalla delibera
summenzionata.
Tale mancanza rende il reclamo inammissibile ma questo Giudice, ai fini di una maggiore completezza di
informazione, ha deciso di provvedere ugualmente all'esame del merito.
La società SAVIGLIANESE CALCIO fonda il suo reclamo sulla " presunta irregolarità " di tesseramento dei
giocatori presenti nella distinta della società CIRIE' ORBASSANO, in modo generico senza indicazione
specifica di quelli eventualmente irregolari.
Nonostante ciò si è provveduto ugualmente al controllo presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale
di tutti i nominativi dei giocatori elencati sulla distinta della Società CIRIE' ORBASSANO.
All'esito di tale verifica si è potuto accertare che tutti i giocatori risultano in ordine con il tesseramento a favore
della società CIRIE' ORBASSANO e quindi con pieno titolo a partecipare alla gara oggetto del reclamo.
Atteso quanto dettagliatamente esposto in premessa SI DELIBERA:
- di rigettare il reclamo proposto dalla società SAVIGLIANESE CALCIO in quanto INAMMISSIBILE ed altresì
manifestamente privo di fondamento.
- di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e cioè:
CIRIE' ORBASSANO - SAVIGLIANESE CALCIO 3-2
- di disporre a carico della società SAVIGLIANESE CALCIO l'addebito della tassa reclamo che non risulta
versata.- di riportare negli appositi paragrafi i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 31/05/2012 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/ 5/2012 CIRIE ORBASSANO – SAVIGLIANESE CALCIO 1919"