COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. RUFFANO – POL.D. BOYS B. CALCIO del 29 Aprile 2012. (Reclamo della A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti FRISULLO Vito CAZZATO Luciano e BAVONE Loris di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D. RUFFANO – POL.D. BOYS B. CALCIO del 29 Aprile 2012. (Reclamo della A.S.D. RUFFANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei dirigenti FRISULLO Vito CAZZATO Luciano e BAVONE Loris di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. RUFFANO è stato sottoscritto e inoltrato dal suo Presidente sig. FRISULLO Vito inibito fino al 31 ottobre 2012 (giusta Comunicato Ufficiale n. 69 del 3 maggio 2012); considerato pertanto che ai sensi dell’art. 19 n. 2 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva è fatto divieto ai tesserati inibiti temporaneamente di rappresentare la società dinnanzi agli organi della Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato inammissibile P.Q.M. D E L I B E R A - dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. RUFFANO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante;
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