COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: U.S.D. COLLEPASSO – A.S.D. MARITTIMA del 29 Aprile 2012. (Reclamo della A.S.D. STELLA DEL COLLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo 1 giornata a porte chiuse e campo neutro e ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°77 del 31 Maggio 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: U.S.D. COLLEPASSO – A.S.D. MARITTIMA del 29 Aprile 2012. (Reclamo della A.S.D. STELLA DEL COLLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo 1 giornata a porte chiuse e campo neutro e ammenda di € 300,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 69 del 3 Maggio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro e il commissario di campo che hanno reso i rispettivi supplementi di rapporto e che con dovizia di particolari hanno confermato i tre diversi settori assegnati ai sostenitori dell’A.S.D. STELLA DEL COLLE, dell’U.S.D. COLLEPASSO e dell’A.S.D. MARITTIMA così smentendo la tesi della reclamante secondo cui i sostenitori delle varie società su citate erano indistintamente allogati in un unico settore; ritenuto pertanto che l’invasione di campo è stata effettuata da un sostenitore della A.S.D. STELLA DEL COLLE (non potuto individuare dal commissario di campo e dall’arbitro perchè agli stessi non noto) per cui adeguata si appalesa la squalifica del campo di gioco per una giornata in campo neutro e a porte chiuse comminata dal Primo Giudice che, peraltro, non poteva essere impugnata ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera c del Codice di Giustizia Sportiva; ritenuto altresì che può invece accogliersi il reclamo limitatamente alla sola ammenda di € 300,00 che va pertanto revocata dovendosi ritenere le violazioni contestate alla società A.S.D. STELLA DEL COLLE sufficientemente comprese nella squalifica del campo innanzi citata P.Q.M. D E L I B E R A - revocarsi l’ammenda di € 300,00 comminata alla società A.S.D. STELLA DEL COLLE e confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso;
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