COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 503/C.D.T. DELL’ 29 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 171/B-02 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Circolo ANSPI Arconide Sig. Prinzi Paolo Rosario (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 503/C.D.T. DELL’ 29 MAGGIO 2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 171/B-02 DEFERIMENTO A CARICO DI: Società Circolo ANSPI Arconide Sig. Prinzi Paolo Rosario (Presidente all’epoca dei fatti) N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 24/02/2012 prot.11.1093-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso copia dei certificati medici dei calciatori deferiti, tutti attestanti l’idoneità all’attività sportiva agonistica, rilasciati il giorno 10/09/2010. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che dalla documentazione prodotta emerge con chiarezza la insussistenza di responsabilità delle parti deferite in relazione addebiti contestati, dispone il non luogo a procedersi nei confronti della società Circolo ANSPI Arconide, del Sig. Prinzi Paolo Rosario (Presidente all’epoca dei fatti), dei calciatori Cascio Nicolò, De Marco Francesco, Li Destri Gioacchino, Longo Vincenzo, tutti tesserati per la società’ Circolo ANSPI Arconide all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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