COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.70 del 28.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 34 / P – Stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Mehmet Bali, calciatore tesserato per l’U.S.D. Donoratico, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, commi 1 e 6, del C.G.S.; – l’U.S.D. Donoratico, in persona del Presidente pro_tempore, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del medesimo Codice.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.70 del 28.05.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
34 / P – Stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
- Mehmet Bali, calciatore tesserato per l’U.S.D. Donoratico, cui viene contestata la violazione dell’art. 1, commi 1 e 6, del C.G.S.;
- l’U.S.D. Donoratico, in persona del Presidente pro_tempore, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del medesimo Codice.
La Procura Federale, su segnalazione del Presidente del C.R.Toscana, che ha agito in base a documentazione ricevuta dal C.R.A. Toscana, ha disposto il deferimento qui in esame.
Il provvedimento è conseguenza del contenuto di un messaggio intimidatorio trasmesso, via Facebook, dal suddetto calciatore all’arbitro della gara disputata in data 30.10.2011, valida per il campionato di I categoria, tra le squadre Antignano Bandinella / Donoratico.
Eseguite le rituali convocazioni sono presenti:
- il calciatore Mehmet Bali
- il Presidente della Società Donoratico, Sig. Fabrizio Poeta.
Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.
Questi i fatti.
In base alla segnalazione ricevuta, l’Ufficio inquirente ha acquisito, in sede istruttoria del procedimento, le dichiarazioni del calciatore, che ha spontaneamente ammesso il fatto, e quelle del Presidente della U.S.D. Donoratico che, dichiarando inaccettabile il comportamento del proprio tesserato, afferma di essere venuto a conoscenza dell’episodio unicamente in quella sede.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio.
- al calciatore Bali Mehmeyt, sulla pena base di tre giornate, la squalifica di 2 (due) giornate di gara;
- alla Società, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 200.00 (duecento) sulla sanzione base determinata in € 300,00 (trecento).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle seguenti sanzioni:
- al calciatore Bali Mehmeyt, la squalifica di 2 (due) giornate di gara;
- alla Società, l’ammenda di € 200.00 (duecento).
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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