COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.70 del 28.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 35 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Banti Samuel, calciatore attualmente tesserato per la A.C.D. Geotermica, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. ed ancora della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 6, del medesimo Codice; -Guida Davide, dirigente della A.C.D. Babylon United; -Ricci Gabriele, dirigente della A.C.D. Babylon United, -per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S.; -Macelloni Alessandro, dirigente della A.C.D. Geotermica al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 61, c. 1, delle N.O.I.F.; -la società A.C.D. Babylon United; -la società A.C.D. Geotermica; entrambe a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c.2, del C.G.S. per quanto addebitato ai rispettivi tesserati.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.70 del 28.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 35 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Banti Samuel, calciatore attualmente tesserato per la A.C.D. Geotermica, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. ed ancora della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 6, del medesimo Codice; -Guida Davide, dirigente della A.C.D. Babylon United; -Ricci Gabriele, dirigente della A.C.D. Babylon United, -per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S.; -Macelloni Alessandro, dirigente della A.C.D. Geotermica al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 61, c. 1, delle N.O.I.F.; -la società A.C.D. Babylon United; -la società A.C.D. Geotermica; entrambe a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c.2, del C.G.S. per quanto addebitato ai rispettivi tesserati. A seguito delle disposte convocazioni sono presenti i deferiti: -Banti Samuel; -Macelloni Alessandro; -la società A.C.D. Geotermica, in persona del Presidente, Fausto Raspini. La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Sono assenti la società A.C.D. Babylon United, nonché i suoi dirigenti Guida Davide e Ricci Gabriele. Fatto Il G.S.T. per la Toscana, nell’esaminare il reclamo, proposto dall’U.S. Crespina, in ordine all’esito della gara che ha visto opposta in data 8 gennaio 2012 la società reclamante alla A.C.D. Geotermica, valida per il campionato di I categoria, ha rilevato la posizione irregolare nelle file dell’A.C.S. Geotermica del calciatore Banti Samuel. Questi non aveva infatti scontato la giornata di squalifica comminatagli con il C.U. n. 76 del 19.05.2011, allorché risultava tesserato per l’U.S.D. Donoratico, per cui il G.S. infliggeva al calciatore Banti una ulteriore giornata di squalifica ed al dirigente accompagnatore, Alessandro Macelloni, l’inibizione per mesi uno. E’ infatti risultato dagli atti che, dopo tale data, il calciatore non ha partecipato ad altre gare venendo, in data 16 luglio 2011, svincolato da detta Società. Nell’occasione dell’assunzione del sopraindicato provvedimento. il G.S.T. rilevava altresì, che il medesimo calciatore aveva partecipato, a decorrere dal 13.10.2011 e fino al 2.12.2011 a ben otto gare nella squadra della Società A.C.D. Babylon United in posizione di tesseramento irregolare. In conseguenza di ciò trasmetteva gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. L’Ufficio inquirente accertava che la Società A.C.D. Babylon United, dopo aver chiesto il tesseramento del calciatore in data 10 ottobre 2011, vi rinunciava, in data 16.12.2011, non avendo regolarizzato la posizione del calciatore secondo le richieste rivolte in tal senso dall’Ufficio Tesseramento. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti presenti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio: -alla soc. Geotermica: ammenda base nella misura di € 300,00 (trecento), ridotta per il rito a € 200,00 (duecento), oltre ad un punto di penalizzazione da scontarsi nella prima squadra nella stagione sportiva 2012/2013;. -al Calciatore Banti Samuel, sulla pena base di mesi 6 (sei) di squalifica, la squalifica di mesi 4 (quattro) per la riduzione rito; -al Dirigente Macelloni Alessandro, giorni 20 di inibizione sulla sanzione base determinata in mesi 1 (uno). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: -alla Società A.C.D. Geotermica, punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella prima squadra nel campionato 2012/2013 oltre all’ammenda di importo pari a € 200,00 (duecento); -al calciatore Banti Samuel, la squalifica per mesi 4 (quattro); -al Dirigente Macelloni Alessandro, l’inibizione per gg. 20 (venti). DISPONE la chiusura del dibattimento relativamente alla Società ed ai tesserati sopraindicati, procedendosi nei confronti degli altri soggetti deferiti. A tal proposito, con riferimento a: -A.C.D. Babylon United, -i dirigenti Davide Guida e Gabriele Ricci, viene constatato che non si è ancora instaurato il necessario contraddittorio, risultando giacente, fin dal 27 aprile c.a., la lettera raccomandata di convocazione. Di conseguenza il Presidente della C.D., rinvia la discussione alla data del giorno 8 giugno p.v. disponendo che la Segreteria provveda alla comunicazione alle parti del rinvio che comunque, viene reso noto attraverso C.U 70 del 28/05/2012
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