COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.71 del 31.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 162- Reclamo della società U.S.D. Caldana, avverso l’ammenda di Euro 700,00 (C.U. n. 64 del 4.05.2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.71 del 31.05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 162- Reclamo della società U.S.D. Caldana, avverso l'ammenda di Euro 700,00 (C.U. n. 64 del 4.05.2012). La società U.S.D. Caldana, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T. che applicava un'ammenda di Euro 700,00 con la seguente motivazione: “Per accensione di numerosi fumogeni durante il corso della gara.”. L’impugnante nel reclamo, non contestando l'accensione dei fumogeni, definisce i fatti “assolutamente goliardici” e, rilevando la tranquillità della partita, eccepisce che il clima di concreta correttezza sportiva non è mai degenerato in condotte intimidatorie nei confronti dell'arbitro o di altri soggetti. Escludendo che si possa parlare di atti di “terrore” il Presidente della società si spinge sino a scrivere: “...devo constatare la Vostra umiliante, e pesante ingiusta condanna che francamente disorienta e fa riflettere” e pertanto ne chiede la riforma o la riduzione. Il reclamo è fondato e merita parziale accoglimento. Occorre precisare che il Presidente della società Caldana incorre, nella accorata difesa della sua squadra in alcuni errori. In primo luogo una lettura del Codice di Giustizia Sportiva avrebbe consentito a parte impugnante di constatare che la Commissione Disciplinare non ha adottato il provvedimento impugnato e non può essere certo responsabile della sanzione comminata ma esclusivamente della sua eventuale riforma. In secondo luogo non ha alcun senso escludere che siano avvenuti atti intimidatori in danno del D.G. e che non siano avvenuti, come descritto nel reclamo, atti di “terrore” poiché alla società non sono mai state contestate atmosfere alla “shining” con tanto di accette insanguinate e fantasmi di creature morte. Alla medesima viene soltanto contestata la violazione di cui all'art. 12 C.G.S., comma 3, che così recita: “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza.”. Dunque la norma punisce non solo l'uso ma anche la semplice introduzione all'interno dell'impianto sportivo di materiale pirotecnico e, al comma 6 del medesimo articolo, determina la sanzione minima irrogabile: “Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.” Pertanto gli organi di Giustizia Sportiva devono misurarsi, nel valutare in tali fattispecie il provvedimento da adottare in concreto, con una sanzione disciplinare minima imposta dal legislatore, anche tenendo conto della forbice prescritta che raggiunge, nel massimo, i 15.000,00 Euro. Sotto tali aspetti le eccezioni difensive prospettate non assumono alcun rilievo e la decisione del Giudice di prime cure appare dunque, con riferimento al merito della vicenda, assolutamente corretta. In punto di quantum la commisurazione deve però necessariamente tenere conto delle successive, concilianti, dichiarazioni del D.G. il quale, nel supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante, conferma l'accensione dei fumogeni ma attesta che tale materiale non veniva mai lanciato sul campo e che il fumo non creava alcun problema alla partita o al pubblico inserendosi nel clima festoso segnalato dalla società. Pur non vertendo nelle ipotesi di esclusione od attenuazione delle sanzioni, inserite nell'art. 13 C.G.S., le modalità dei fatti e le limitatissime conseguenze prodotte inducono a ritenere congrua una parziale riduzione della sanzione irrogata. P.Q.M. La C.D.T. in parziale riforma dispone la diminuzione dell'ammenda da Euro 700,00 ad Euro 500,00 e dispone la restituzione della tassa di reclamo all'avente diritto.
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