COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 25/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA A.P.D. PICCIONE E DAL CALCIATORE FABBI FABRIZIO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE – OSPEDALICCHIO DISPUTATA A PICCIONE IL 25.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.04.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DEL CALCIATORE FABBI FABRIZIO FINO AL 31.12.2014; – SQUALIFICA DELL’ALLENATORE COSTANTINI FRANCESCO FINO AL 08.06.2012; – SQUALIFICA DEL CALCIATORE CASCIANELLI MATTEO PER 4 GARE; – SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIETRINI GIUSEPPE PER 2 GARE; – AMMENDA DI EURO 100,00 ALLA SOCIETA’ APD PICCIONE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 25/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA A.P.D. PICCIONE E DAL CALCIATORE FABBI FABRIZIO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE - OSPEDALICCHIO DISPUTATA A PICCIONE IL 25.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 118 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.04.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA DEL CALCIATORE FABBI FABRIZIO FINO AL 31.12.2014; - SQUALIFICA DELL’ALLENATORE COSTANTINI FRANCESCO FINO AL 08.06.2012; - SQUALIFICA DEL CALCIATORE CASCIANELLI MATTEO PER 4 GARE; - SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIETRINI GIUSEPPE PER 2 GARE; - AMMENDA DI EURO 100,00 ALLA SOCIETA’ APD PICCIONE. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 17.05.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la Società APD Piccione e il Sig. Fabrizio Fabbi in proprio, chiedendo la riduzione delle sanzioni inflitte da G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Luigi Leucci; erano presenti il Sig. Fabrizio Fabbi ed il Presidente della Società reclamante. Il Vice Presidente della Commissione disponeva la riunione dei due reclami per connessione sia soggettiva che oggettiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del reclamo relativamente alla impugnazione delle sanzioni dell’ammenda di Euro 100,00 e della squalifica del calciatore Giuseppe Pietrini per due gare, trattandosi di sanzioni non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma del C.G.S.. Per quanto riguarda la posizione dell’allenatore Francesco Costantini, dagli atti ufficiali di gara e da quanto riferito dall’Arbitro in sede di audizione avanti a questa Commissione è emerso che il predetto è stato espulso per aver pronunciato frasi gravemente offensive all’indirizzo del Direttore di gara; dopo l’espulsione, l’allenatore si è allontanato dal terreno di gioco solo dopo numerosi richiami dell’Arbitro. La squalifica inflitta dal G.S. appare dunque commisurata, nella sua entità, alla condotta tenuta dal Sig. Costantini. È emerso inoltre che a fine gara il calciatore Matteo Cascianelli gridava frasi offensive e minacciose all’indirizzo del Direttore di gara; la squalifica irrogata dal G.S. è dunque congrua e meritevole di conferma. Quanto infine alla condotta addebitata al Sig. Fabrizio Fabbi, è stato accertato che al 39’ del secondo tempo, nel corso di una fase concitata di proteste da parte di alcuni calciatori del Piccione, l’incolpato ha attinto con una manata sulle spalle il Direttore di gara nell’intento, in qualità di capitano, di richiamare la sua attenzione; dopo la notifica dell’espulsione, il calciatore ha pronunciato frasi gravemente offensive all’indirizzo del Direttore di gara ed è poi stato allontanato. Il gesto compiuto dal Sig. Fabbi ha provocato dolore all’Arbitro, che comunque ha potuto portare regolarmente a termine la gara. Peraltro, in sede di audizione, il Fabbi ha tenuto a precisare che era molto preoccupato per le condizioni del compagno di squadra Daniele Tamion che si era sentito male in conseguenza di una pallonata ricevuta in testa e che, pertanto, si è trattato di una protesta particolarmente scomposta ma senza alcun intento di usare violenza nei confronti dell’Arbitro. Alla luce di quanto precede non vi è alcun dubbio che il comportamento tenuto dal Sig. Fabrizio Fabbi meriti adeguata sanzione; quanto all’entità della stessa, in considerazione del ridotto grado di intensità della condotta violenta e del fatto che il gesto non ha avuto conseguenze lesive di rilievo, la squalifica merita di essere ridotta fino al 28.02.2013 P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: - dichiara l’inammissibilità del reclamo relativamente alla impugnazione della sanzione dell’ammenda di Euro 100,00 e della squalifica del calciatore Pietrini Giuseppe per due gare; - riduce la squalifica inflitta al calciatore Fabbi Fabrizio fino al 28.02.2013; - conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it