COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 25/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE – MACCHIE DISPUTATA A FORNOLE IL 09.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: – L’AMMENDA DI €. 250,00; – LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ZARA DEVIS PER QUATTRO GIORNATE DI GARA; – LA SQUALIFICA DEL FAMOSO NICOLO’ PER TRE GIORNATE DI GARA; – LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE CRESCENZO MASSIMO PER TRE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 25/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA FORNOLESE - MACCHIE DISPUTATA A FORNOLE IL 09.05.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: - L’AMMENDA DI €. 250,00; - LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE ZARA DEVIS PER QUATTRO GIORNATE DI GARA; - LA SQUALIFICA DEL FAMOSO NICOLO’ PER TRE GIORNATE DI GARA; - LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE CRESCENZO MASSIMO PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 24.05.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società’ A.S.D. Macchie, per la riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara. Nessuno per la reclamante non essendo stata richiesta l’audizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’audizione del Direttore di Gara, che ha confermato integralmente il referto, è emerso che i calciatori Zara Devis, reagendo ad una condotta violenta di un avversario, lo ha colpito con due manate al volto. A seguito di tale episodio si è innescata una rissa che ha visto coinvolti vari giocatori di entrambe le squadre, fra i quali, i calciatori Famoso Nicolò e De Crescenzo Massimo, individuati dal Commissario di campo. Peraltro, tale rissa ha provocato una temporanea sospensione della gara. Alla luce di quanto precede le sanzioni irrogate dal G.S. appaiono eque ed meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. Si respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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