COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 25/05/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASAMORCIA RAGGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASAMORCIA RAGGIO – RIGALI DISPUTATA A GUBBIO IL 29.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.71 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 03.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: LA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2013 INFLITTA AL CALCIATORE FAGIANI MATTEO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 25/05/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASAMORCIA RAGGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASAMORCIA RAGGIO - RIGALI DISPUTATA A GUBBIO IL 29.04.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.71 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 03.05.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE:
LA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2013 INFLITTA AL CALCIATORE FAGIANI MATTEO.
HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 24.05.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società’ A.S.D. Casamorcia Raggio, per la riduzione della sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro della gara.
Nessuno per la reclamante non essendo stata richiesta l’audizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal referto di gara emerge come il calciatore Fagiani, dopo essere stato espulso per ingiurie e proteste all’indirizzo dell’arbitro reiterava il proprio comportamento offensivo minacciando altresì l’arbitro stesso fino a colpirlo con un calcio alla mano, senza procurargli tuttavia particolare dolore.
Il comportamento protestatario del calciatore proseguiva anche a fine gara.
La sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto ai fatti sopra descritti e come tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
Si respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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