F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 30 Maggio 2012 2) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: A) DEL CALCIATORE FERDINANDO SFORZINI; B) DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C.; DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO: A) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12 C.G.S.; B) DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 12, COMMA 5 C.G.S.; NOTA N. 3666/344 PF 11-12/SP/MS/VDB DEL 5.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 16.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 30 Maggio 2012 2) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: A) DEL CALCIATORE FERDINANDO SFORZINI; B) DELLA SOCIETÀ U.S. GROSSETO F.C.; DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO: A) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 12 C.G.S.; B) DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 12, COMMA 5 C.G.S.; NOTA N. 3666/344 PF 11-12/SP/MS/VDB DEL 5.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 16.1.2012) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 55/CDN del 16.1.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rigettato il deferimento disposto nei confronti del calciatore Ferdinando Sforzini e della U.S. Grosseto FC S.r.l., prosciogliendo i deferiti da ogni addebito. In data 5.12.2011 la Procura Federale aveva disposto il deferimento del calciatore Ferdinando Sforzini “per violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 12 C.G.S., visto il comportamento fattivo e non collaborativo tenuto dal suddetto tesserato in occasione della gara Modena/Grosseto del 7.5.2011, allorquando, subito dopo aver realizzato la rete del pareggio, correva sotto la curva occupata dai tifosi della squadra avversaria e, rivolto verso la sua ex tifoseria, “faceva, con la mano destra, il segno plateale del taglio della gola, con la mano a mo’ di coltello, passata su tutta la superficie del collo, per poi puntare il suo pugno destro in direzione degli stessi collaboratori, in modo minaccioso” così provocando una zuffa in campo, con conseguente ammonizione dei capitani delle due squadre, e la reazione violenta del pubblico che, protrattasi per l’intera durata della gara, ha messo a repentaglio lo svolgimento della stessa e si è conclusa subito dopo che il pullman dell’U.S. Grosseto ha lasciato l’impianto sportivo” e dell’U.S. Grosseto FC S.r.l. a titolo di responsabilità oggettiva. Occorre anche ricordare che per i medesimi fatti il calciatore Sforzini era stato già sanzionato con 2 giornate di squalifica dal Giudice Sportivo con decisione poi annullata da questa Corte di Giustizia Federale per non essere stata ritenuta adeguata la relazione del collaboratore della Procura Federale con riferimento all’avvio del procedimento sanzionatorio in sede disciplinare per eventi verificatisi nel corso dello svolgimento di una gara. La stessa Corte con la citata pronunzia di annullamento della sanzione ebbe a ritrasmettere gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza in ragione dei gravi fatti di violenza manifestati nell’ambito e in occasione della gara in questione, determinati dall’atteggiamento del calciatore Sforzini. Da ciò origina il deferimento in data 5.12.2011 poi rigettato dalla C.D.N. con la decisione oggetto di gravame. Decisione quest’ultima fondata sulla condivisione della eccezione sollevata dai soggetti deferiti, a mente della quale il comportamento tenuto in campo dal calciatore Sforzini avrebbe dovuto essere segnalato dall’arbitro al giudice sportivo, rientrando i fatti di gara nella esclusiva competenza della terna arbitrale. Avverso la decisione della C.D.N. ha interposto reclamo la Procura Federale della F.I.G.C. chiedendo, in via principale, l’annullamento della impugnata decisione con trasmissione degli atti alla C.D.N. per l’esame nel merito e, in via subordinata, previo annullamento della decisione impugnata l’accoglimento del deferimento proposto, il riconoscimento dunque della responsabilità disciplinare del calciatore e della società deferite e la comminazione delle sanzioni già richieste innanzi al primo giudice ovvero di quelle diverse ritenute di giustizia. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il rappresentante della Procura ed il difensore dei deferiti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia da respingere il ricorso proposto dalla Procura Federale della F.I.G.C.. Invero la pronuncia con cui questa Corte accolse il reclamo del Grosseto contro la sanzione della squalifica per due giornate del calciatore Sforzini, pur rilevando la irritualità della procedura che aveva portato alla irrogazione della sanzione, per essere stata la stessa originata dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, ha tuttavia disposto, come si è innanzi ricordato, la trasmissione degli atti alla Procura Federale “per gli eventuali procedimenti di competenza”. Orbene, la disposta ritrasmissione degli atti alla Procura Federale, che a sua volta muove proprio dal rilievo dalla Corte attribuito ai “gravi fatti di violenza che si sono manifestati nell’ambito ed in occasione della gara in questione, determinati anche dall’atteggiamento fatto proprio dal calciatore Sforzini sia in campo sia durante la sosta tra il primo ed il secondo tempo”, impedisce nella presente sede di esaminare la controversia in oggetto sotto il profilo della legittimità/ritualità dell’avvio del procedimento disciplinare de quo su relazione del collaboratore della Procura Federale anziché su necessaria segnalazione della terna arbitrale, appunto perché è stata questa stessa Corte di Giustizia a ritrasmettere gli atti alla Procura Federale. Il ricorso avverso il rigetto del deferimento disposto dalla C.D.N. va piuttosto, ed invero più semplicemente, respinto nel merito non avendo la Procura Federale dato corso al “seguito di competenza” svolgendo all’uopo ulteriore attività di indagine rispetto al quadro probatorio risultante dagli atti ufficiali. La stessa qualificazione della condotta dello Sforzini quale disciplinarmente rilevante non appare il frutto di una valutazione condotta in concreto, adeguatamente supportata da un inequivoco quadro probatorio, quale sarebbe stata necessaria nel caso di specie. Per questi motivi la C.G.F. respinge nei sensi di cui in motivazione il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it