F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 30 Maggio 2012 3) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/JUVE STABIA DEL 21.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 del 24.1.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 30 Maggio 2012 3) RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/JUVE STABIA DEL 21.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 63 del 24.1.2012) Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 63 del 24.1.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti della società Hellas Verona FC S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 8.000,00 con diffida “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, eseguito reiterati cori di discriminazione territoriale; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5, in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza". Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Hellas Verona, all’uopo contestando la ricostruzione in cui impinge la sanzione inflitta, di cui, comunque, lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costrutto giuridico, la società reclamante ha, quindi, concluso per l'annullamento della decisione impugnata ovvero per una parziale riforma con conseguente riduzione della sanzione. Analoghe conclusioni sono state rassegnate dalla medesima reclamante all’esito della discussione. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull’esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro e nella relazione della Procura Federale e non contestati, nella loro materialità, dalla reclamante. Ed, invero, mette conto evidenziare, coerentemente con le univoche risultanze dei menzionati atti di gara che i tifosi del Verona, in più occasioni (due quelle rilevate dall'arbitro, almeno cinque quelle segnalate dalla Procura) intonavano il coro "terroni, terroni". A fronte delle divisate risultanze istruttorie – e della univoca efficacia rappresentativa che ad essa si riconnette – va ritenuta recessiva la (in parte) diversa ricostruzione offerta dalla società reclamante, volta a ridimensionare la complessiva portata degli addebiti, qualificati, sulla base di generiche deduzioni prive di conferenti elementi di riscontro, come una reazione indotta dalla condotta provocatoria ed antisportiva della tifoseria della squadra avversaria. Per le medesime ragioni, la valenza offensiva dei fatti in contestazione - conclamata dallo stesso univoco significato delle espressioni utilizzate - non può ritenersi neutralizzata per effetto dell'invocato riconoscimento della esimente di cui all'articolo 13 C.G.S., la cui operatività – nel costrutto giuridico della reclamante - dovrebbe far seguito all'applicazione, in uno alle circostanze di cui alle lettere a) e b) del menzionato articolo 13 C.G.S., già riconosciute dal Giudice Sportivo, anche delle circostanze di cui alle lettere c) d) ed e) del medesimo articolo. In disparte quanto fin qui osservato circa l'assenza di riscontri, dato già di per se stesso assorbente, depone in senso ostativo alla richiesta della reclamante anche la reiterazione degli episodi in contestazione durante lo svolgimento della gara. E ciò a riprova della validità della premessa da cui (implicitamente) muove la sanzione applicata, che vuole la complessiva azione svolta dalla Hellas Verona FC S.p.A. non del tutto adeguata. D'altro canto, ad ulteriore riprova della necessità di un maggiore impegno, calibrato sulla specificità dei fattori di rischio che la società reclamante e' chiamata a fronteggiare, merita di ricordare i precedenti specifici e reiterati che hanno visto già coinvolta, nella medesima Stagione Sportiva 2011/2012, la tifoseria del Verona. La rilevata insufficienza dei pur significativi sforzi finora compiuti rende poi inconferenti le residue osservazioni censoree, incentrate sulla quaestio iuris della dubbia compatibilità con l'ordinamento generale dell'istituto della responsabilità oggettiva. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non emergendo, come già anticipato, circostanze attenuanti ulteriori rispetto a quelle già riconosciute e meritevoli di prevalente considerazione nel ponderato giudizio di bilanciamento che questa Corte e' chiamata ad effettuare. E ciò per le medesime considerazioni già sopra svolte, a fronte della reiterazione di episodi contraddistinti dal medesimo disvalore in un ambito temporale di appena pochi mesi. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hellas Verona F.C. S.p.A. di Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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