F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 30 Maggio 2012 5) RICORSO DEL SIGNOR WALTER MAZZARRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIGNOR WALTER MAZZARRI SEGUITO GARA NAPOLI/CESENA DEL 1.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 3.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 170/CGF del 16 Febbraio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 30 Maggio 2012 5) RICORSO DEL SIGNOR WALTER MAZZARRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL SIGNOR WALTER MAZZARRI SEGUITO GARA NAPOLI/CESENA DEL 1.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 137 del 3.2.2012) Con reclamo ritualmente proposto, il signor Walter Mazzarri, allenatore di prima categoria, tesserato presso la S.S. C. Napoli S.p.A., ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 137 del 3.2.2012) con la quale il Giudice Sportovp presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, gli aveva irrogato la sanzione della ammonizione con diffida e l'ammenda di € 5.000,00 per avere “al termine della gara (Napoli/Vicenza del 1.2.2012), rivolgendosi al Quarto Ufficiale, espresso un giudizio irriguardoso sull'operato arbitrale; recidivo”. Con i motivi scritti il reclamante ha eccepito non essere rispondente al vero che egli si fosse rivolto al Quarto Ufficiale contestando, altresì di avere espresso, pur in un input di amarezza per l'annullamento di un goal, qualsivoglia giudizio irriguardoso sull'operato arbitrale pronunciando la frase “Non era fuorigioco. Basta!! Ora basta, vado in sala stampa e lo massacro”, non accompagnata, peraltro, da atteggiamenti minacciosi e provocatori. Ha, infine, rilevato che la sanzione irrogatagli non era, comunque, proporzionata rispetto a precedenti simili. Ha concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento e/o revoca della sanzione e, in subordine, la riduzione nella misura della ammonizione o nella diversa entità ritenuta di giustizia. Alla seduta del 16.2.2012, fissata davanti alla competente C.G.F. - 1a Sezione Giudicante, è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è privo di fondamento e deve, pertanto, essere respinto. Osserva questa Corte che è pur vero, come contrariamente esplicitato dal Giudice Sportivo, che il signor Mazzarri, nel pronunciare la su citata frase, non si era rivolto al Quarto Ufficiale, ma è altrettanto fuor di dubbio che quest'ultimo la aveva percepita refertandola, poi, correttamente. Che questa frase fosse indirizzata al Direttore di gara, circostanza negata dal reclamante, non può, come ovvio debba ritenersi, essere posta in dubbio poiché conseguenza del fatto che era stato, dall'arbitro, annullato un goal per fuorigioco. Così come è incontestabile che, con la frase sanzionata, il signor Mazzarri abbia voluto esprimere un giudizio irriguardoso sull'operato del Direttore di gara. Quanto all'entità della sanzione, sul presupposto della recidiva contestata dal Giudice Sportivo, la stessa appare del tutto congrua in considerazione del fatto che il reclamante, nella stagione sportiva in corso, aveva posto in essere analoghi comportamenti, puntualmente sanzionati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Walter Mazzarri. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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