F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 30 Maggio 2012 3) RICORSO DEL SIGNOR FEDELE ENRICO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMA 10, C.G.S. (NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 30 Maggio 2012 3) RICORSO DEL SIGNOR FEDELE ENRICO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI DELLA SOSPENSIONE PER MESI 6 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMA 10, C.G.S. (NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012) A seguito del provvedimento unico di deferimento del Procuratore Federale a carico di Enrico Fedele, agente di calciatori ed altri soggetti, all’epoca dei fatti tesserati in favore della Salernitana Calcio 1919 S.p.A. per rispondere della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 94 comma 1, lett. c) N.O.I.F. e all’art .8 comma 10 C.G.S. per avere partecipato alle violazioni ascritte alla Salernitana Calcio 1919 e ai calciatori Francesco Caputo e Mariano Stendardo, che hanno pattuito nella Stagione Sportiva 2009/2010, compensi in “nero”, in contrasto con il documento contrattuale depositato presso la Lega di competenza, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati, ha inflitto al deferito la sanzione della sospensione della licenza per mesi 6 e della ammenda di € 15.000,00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Fedele riproponendo la tesi assolutoria, sostenuta senza successo dinanzi il primo Giudice e cioè che la dazione dell’assegno allo Stendardo, non costituiva parte del corrispettivo della prestazione sportiva, bensì, un emolumento concordato per la cessione del diritto di immagine. Tale contratto non andava depositato, in quanto non sussiste nell’ambito della normativa federale l’obbligo giuridico di depositare i contratti aventi ad oggetto la cessione del diritto di immagine Il ricorrente in via gradata, censura la decisione impugnata per avere il primo Giudice inflittagli la sanzione della ammenda, non prevista dalla normativa federale nella fattispecie, in quanto l’art. 8 comma 10 C.G.S.prevede in via esclusiva la sanzione della inibizione di durata non inferiore a mesi 6. Il ricorso è infondato e non merita l’accoglimento. Osserva la Corte di Giustizia Federale che la questione della tracciabilità nell’ordinamento federale del contratto di cessione del diritto di immagine, mediante il suo deposito presso la lega di competenza, contestata dalla difesa del ricorrente, costituisce in effetti un falso problema o meglio un mero espediente difensivo, dal momento che la Commissione Disciplinare Nazionale, in via principale ed esclusiva, ha accertato in modo certo ed esaustivo, che la società e il calciatore hanno stipulato un unico contratto, avente ad oggetto soltanto le prestazioni sportive del Caputo per la stagione 2009/2010, pattuendo il pagamento di una parte dei compensi in “nero”, in contrasto con il contratto formalmente depositato in Lega. Le conclusioni sul punto della C.D.N. sono suffragate da univoci elementi probatori che il primo Giudice ha correttamente individuato nel fatto che sia lo Stendardo, che il segretario generale della società, Leoni e lo stesso procuratore del calciatore, nelle loro prime dichiarazioni ufficiali, hanno sempre collegato l’assegno di € 130.000,00, esclusivamente al contratto di prestazione sportiva depositato in Lega, senza l’indicazione di tale ulteriore somma e senza alcun riferimento ad una causale diversa da quella della prestazione sportiva. L’assenza di qualsiasi censura in ordine a queste argomentazioni fondanti della decisione impugnata, comporta sotto questo profilo la inammissibilità del ricorso. La C.D.N. invero, pur avendo accertato l’accordo fraudolento per il pagamento parziale del corrispettivo delle prestazioni sportive in “nero”, ha altresì considerato ad abundantiam, la ipotesi difensiva dello Stendardo e degli altri deferiti, secondo i quali la causale dell’assegno di € 130.000,00, depositato dal calciatore sul proprio conto corrente,doveva essere attribuita esclusivamente al contestuale contratto di cessione del diritto di immagine, ma ne ha affermato la irrilevanza sul piano assolutorio, ritenendo che in ogni caso la previsione di un ulteriore corrispettivo per un diverso titolo,oltre ad essere resistita dal contrario accertamento di fatto, costituiva comunque una violazione della normativa federale che impone il deposito in Lega di tutti i contratti che direttamente o indirettamente facciano conseguire dei corrispettivi ai tesserati da parte delle società. La censura del ricorrente sul punto è priva di pregio, dal momento che la delibera del Consiglio di Lega, correttamente richiamata dalla C.D.N., rientra nel novero delle ”norme e degli atti federali” che i tesserati in forza dell’art. 1 comma 1 C.G.S. sono tenuti ad osservare. Del pari infondata è la ulteriore censura con la quale si deduce la illegittimità della sanzione della ammenda inflitta, siccome non prevista dall’art .8 comma 10 C.G.S., contestato al ricorrente eciò in quanto l’incolpato deve rispondere altresì della violazione prevista dall’art. 1 comma 1 C.G.S., sanzionata per i tesserati dall’art. 19, che prevede al comma 1 lett. c) la sanzione della ammenda. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Fedele Enrico e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it