F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 30 Maggio 2012 5) RICORSO DEL SIGNOR ACRI GUGLIELMO (DIRETTORE SPORTIVO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMA 10, C.G.S.- NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 30 Maggio 2012
5) RICORSO DEL SIGNOR ACRI GUGLIELMO (DIRETTORE SPORTIVO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 94, COMMA 1, LETT. A), N.O.I.F. E ALL’ART. 8, COMMA 10, C.G.S.- NOTA N. 3724/797 PF 10-11/AM/MA DEL 7.12.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)
A seguito del provvedimento unico di deferimento del Procuratore Federale a carico di Guglielmo Acri ed altri tesserati della stessa società, all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo della Salernitana Calcio 1919 S.p.A per rispondere della violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all’art. 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F. e dell’art. 8 comma 10 C.G.S., per avere partecipato alla violazione addebitata alla Salernitana Calcio ed ai calciatori Francesco Caputo e Mariano Stendardo, che hanno pattuito nella Stagione Sportiva 2009/2010 compensi in “nero”, in contrasto con il documento contrattuale ufficiale così come depositato presso la Lega di competenza, la Commissione Disciplinare Nazionale, all’esito del procedimento, ritenuto che i fatti oggetto del deferimento risultavano provati, ha inflitto al deferito la sanzione della inibizione per mesi 6. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’Acri, sostenendo di essere completamente estraneo ai fatti addebitati alla società e ai calciatori, non avendo avuto alcun ruolo attivo nella vicenda. In particolare deduce che nella parte motiva della decisione non è dato rinvenire alcuna circostanza trasgressiva riferibile alla sua condotta. In ogni caso assume che i contratti di cessione del diritto di immagine, essendo stati conclusi verbalmente non potevano, né dovevano essere depositati presso la Lega. Il ricorso è infondato. Osserva la Corte Federale anzitutto che non sussiste il preteso difetto di motivazione della decisione impugnata,con riferimento alla posizione dell’Acri,sotto un duplice profilo. In primo luogo la C.D.N. ha fatto espresso riferimento all’atto propulsivo della Procura Federale, ben strutturato sotto l’aspetto motivazionale, nei confronti di tutti i deferiti, tra i quali l’Acri. In secondo luogo, è assorbente il rilievo che la motivazione del giudice è speculare alla linea
difensiva dei deferiti, i quali, concordemente, non hanno disconosciuto la loro partecipazione alla trattativa per il tesseramento dei calciatori Caputo e Stendardo, ma hanno sostenuto l’esistenza di un contratto collaterale di cessione del diritto di immagine, ipotesi che non ha trovato riconoscimento nella decisione della C.D.N.. Peraltro la partecipazione dell’Acri alla stipulazione del contratto dei calciatori Caputo e Stendardo, in frode alle disposizione federali, oltre che rientrare nelle sue mansioni professionali di direttore sportivo, è stata espressamente confermata dal Presidente della società Antonio Lombardi il quale ha dichiarato che gli accordi con i calciatori erano stati trattati direttamente dal D.S. Guglielmo Acri. Lo stesso incolpato nelle sue dichiarazioni agli organi di polizia giudiziaria riconosce esplicitamente di avere preso accordi con gli agenti dei calciatori, e definito con gli stessi tutti gli aspetti tecnici ed economici dei contratti Del tutto privo di pregio infine è il tentativo di giustificare il rilascio degli assegni ai calciatori Caputo e Stendardo a titolo di cessione dei diritti di immagine, anzitutto perché resistito dalla accertata unicità dei contratti di prestazione sportiva e non ultimo dal corretto rilievo della C.D.N., che la previsione di un ulteriore corrispettivo a qualsiasi titolo, costituiva comunque una violazione della normativa federale,che impone il deposito in Lega di tutti i contratti che direttamente o indirettamente facciano conseguire dei corrispettivi ai tesserati da parte delle società. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Acri Guglielmo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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